Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 24058/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific arguments and failure to raise mitigation claim in second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24058/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Pirone Davide inadmissible and ordered him to pay court costs. The court rejected the first ground as merely a repetition of arguments already dismissed in the appellate court without substantive critique, and dismissed the second ground because the claim regarding a mitigating circumstance under Article 56 of the Penal Code was not raised in the second instance. Consequently, the appeal was rejected, and the civil party's request for cost allocation was denied due to insufficient activity in opposing the defendant's claims.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 56 comma 3 cod. pen.: An appeal is inadmissible if grounds are not specifically raised in the second instance, and a claim for a mitigating circumstance must be explicitly contested at the appellate level to avoid waiver.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility appeal reiteration arguments mitigating circumstance second instance waiver court costs liability tentata estorsione grave tentazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod.
Art. 56 comma 3 cod. pen.
Considerato che il secondo motivo di ricorso che denuncia il mancato riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art. 56 comma 3 cod.
art. 56 comma 3 cod. pen
Considerato che il secondo motivo di ricorso che denuncia il mancato riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art. 56 comma 3 cod. pen.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 33523 del 16/06/2021
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIRONE DAVIDE nato a LUCERA il 09/10/1972 avverso la sentenza del 30/09/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Pirone Davide; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di tentata estorsione, non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; in particolare, i giudici di appello, attraverso un iter logico e puntuale, hanno correttamente motivato in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato, valorizzando le plurime ed univoche testimonianze rese dalle persone offese e da altri soggetti presenti in occasione del fatto (sul punto, si vedano le pagg. 7-9 della sentenza impugnata);

Considerato che il secondo motivo di ricorso che denuncia il mancato riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art. 56 comma 3 cod. pen. non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si vedano le pagg. 3-5), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Ritenuto che deve essere rigettata la richiesta avanzata dal patrono della parte civile di condanna dell'imputato alle spese di assistenza e difesa sostenute nel grado, essendosi limitato nelle note di conclusioni a chiedere il rigetto e/o l'inammissibilità del ricorso. Al riguardo, sebbene vada riconosciuto alla parte civile, in difetto di richiesta di trattazione orale, il diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali, occorre però che abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione (Sez. 2, n. 33523 del 16/06/2021, D., Rv. 281960 — 03);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese proposta dalla parte civile. Così deciso in Roma, il 23 maggio 2025 Il Consigliere et