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Ordinanza — n. 24057/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for generic fraud claim lacking specific legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24057/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the sole ground of appeal was deemed generic and merely repeated arguments already rejected by the appellate court. The defense argued for acquittal based on the abstract ineffectiveness of the means used and the victim's lack of diligence, but the court found these points insufficient to challenge the established causal link between the deception and the victim's error. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 640 cod. pen.; The appeal is inadmissible if it relies on generic arguments repeating those already rejected, as the court need not assess abstract ineffectiveness of means when the causal link between the specific deception and the victim's error is proven.

Parole chiave

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fraud appeal inadmissibility generic grounds of appeal causal link deception error abstract ineffectiveness means victim diligence fraud perseguimento penale per truffa falsificazione di valori di bollo ufficiali reato economico

Disposizioni normative citate

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Art. 640 cod. pen.
Letto il ricorso di Pompizii Fabrizio; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta violazione di legge in relazione alla condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 640 cod.
art. 640 cod. pen
Letto il ricorso di Pompizii Fabrizio; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta violazione di legge in relazione alla condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 640 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 6684 del 12/01/2023, Perez
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POMPIZII FABRIZIO nato a TERAMO il 27/04/1969 avverso la sentenza del 06/06/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Pompizii Fabrizio; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta violazione di legge in relazione alla condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; nel caso di specie, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, la Corte di appello ha ritenuto che l'imputato abbia posto in essere artifici e raggiri sulla base di considerazioni logiche e coerenti (a tal proposito, si vedano le pagine 2-3 della sentenza impugnata);

In questo contesto non rileverebbe l'astratta inidoneità di mezzi utilizzati per l'induzione in errore - un assegno bancario scoperto con la stampigliatura in lire - né la superficialità della vittima che pure si sarebbe potuta accorgere della truffa, in quanto l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità afferma che in tema di truffa, qualora sia stato accertato il nesso di causalità tra l'artificio o il raggiro e l'altrui induzione in errore, non è necessario stabilire l'idoneità in astratto dei mezzi usati quando in concreto essi si siano dimostrati idonei a trarre in errore né vale ad escludere il delitto l'eventuale difetto di diligenza della persona offesa (da ultimo, Sez. 2, n. 6684 del 12/01/2023, Perez, non mass.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 maggio 2025 Il Consiglie e e