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Ordinanza — n. 24056/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specific argumentation linking appeal grounds to trial court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24056/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Le Rose Natale inadmissible due to a lack of specific argumentation. The appellant vaguely alleged a misreading of evidence and a flaw in the lower court's reasoning regarding the reclassification of the offense under Articles 633 and 636-639-bis of the Penal Code, without clearly connecting these claims to the specific grounds of the appeal. The court ruled that such a request is inadmissible when the appellant fails to demonstrate how the contested decision contradicts the stated reasons for the appeal, noting the lower court correctly addressed both the objective elements and the general intent of the crime.

Regesto Legislator

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Art. 633 cod. pen.; Art. 636-639-bis cod. pen.: A cassation appeal is inadmissible when the appellant fails to establish a clear correlation between the reasons advanced in the appeal and the reasoning of the contested decision.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of specific argumentation reclassification of offense general intent crime procedural defect appeal ordine di demolizione disdetta della locazione abitativa abbattimento di alberi

Disposizioni normative citate

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Art. 633 cod. pen.
Letto il ricorso di Le Rose Natale; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta travisamento della prova e vizio di motivazione della sentenza che, previa riqualificazione del reato di cui all'art. 633 cod. pen. in quello previsto dall'art.
Art. 636-639-bis cod. pen.
in quello previsto dall'art. 636-639-bis cod.
art. 633 cod. pen
Letto il ricorso di Le Rose Natale; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta travisamento della prova e vizio di motivazione della sentenza che, previa riqualificazione del reato di cui all'art. 633 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LE ROSE NATALE nato a ROSSANO il 19/04/1956 avverso la sentenza del 27/11/2024 del TRIBUNALE di CASTROVILLARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Le Rose Natale; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta travisamento della prova e vizio di motivazione della sentenza che, previa riqualificazione del reato di cui all'art. 633 cod. pen. in quello previsto dall'art. 636-639-bis cod. pen., ha condannato l'imputato alla pena di giustizia, genericamente evoca presunte carenze motivazionali senza precisare, se non in termini del tutto vaghi, quali sarebbero effettivamente le doglianze avanzate con i motivi d'appello trascurate dalla Corte territoriale ed evocando in realtà null'altro che una lettura alternativa del materiale probatorio di cui la stessa non avrebbe tenuto conto, senza ancora una volta confrontarsi con l'effettivo contenuto della motivazione della sentenza e contestare in che termini, anche solo implicitamente, la stessa non contenga la confutazione della medesima, dovendosi in proposito quindi ribadire come sia inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato; in particolare, la sentenza impugnata ha correttamente motivato sia in relazione all'elemento oggettivo del reato, stante dall'introduzione, seppure momentanea, dell'imputato e dei bovini nell'area abusivamente recintata per il pascolo degli animali, sia con riferimento al dolo generico previsto per la consumazione della fattispecie, avendo avuto il ricorrente piena contezza della propria condotta illecita al momento del fatto (sul punto si vedano le pagg. 3-4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 maggio 2025 r