Italian Court dismisses appeals against conviction for theft, citing lack of specific argumentation and procedural defects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals filed by Atzori Francesco and Corbia Simona inadmissible and ordered them to pay court costs. The appellants challenged the conviction for theft under Article 648 of the Penal Code, arguing against the legal qualification of the facts and the reasoning regarding their liability. The court rejected these claims because the arguments merely repeated those already dismissed at the appellate level without providing a specific, critical analysis of the lower court's decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648 cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.: Appeals are inadmissible when they fail to provide a specific, critical argument against the lower court's decision, merely reiterating points already rejected.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ATZORI FRANCESCO nato a CAGLIARI il 15/06/1972 CORBIA SIMONA nato a CAGLIARI il 27/03/1976 avverso la sentenza del 26/09/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di Aztori Francesco e Corbia Simona; Considerato che il primo motivo di ricorso, comune ad entrambi, che contesta la qualificazione giuridica del fatto così come operata dl giudice di Appello, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; che la sentenza impugnata, alle pagine 5-6, ha correttamente ritenuto integrata la fattispecie di cui all'art. 648 cod. pen. sulla scorta delle plurime risultanze probatorie, le quali danno contezza del ritrovamento di un asciugamano provento di furto presso l'abitazione degli imputati, i quali non hanno saputo fornire una spiegazione plausibile in ordine alla provenienza dello stesso;
Considerato che il secondo motivo di ricorso, anch'esso comune ad entrambi i ricorrenti, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (anche in questo proposito, si vedano le pagine 5-6 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 maggio 2025 Il Consi lie estensore Il