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Ordinanza — n. 24049/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of specific correlation between appellate reasoning and appeal grounds under Art. 591 CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24049/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Cappello Salvatore inadmissible due to a lack of specific correlation between the appellate court's reasoning and the grounds of the appeal. The appellant argued against the conviction for theft, but the court found the appeal generic and failed to address the specific facts regarding the stolen vehicle's provenance and the witness testimony. Consequently, the appeal was rejected as it violated the requirement for specific grounds under Article 591 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible if the grounds lack specific correlation with the reasoning of the contested decision, as the appellate court cannot ignore the explicit statements of the lower court without falling into the vice of lack of specificity.

Parole chiave

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lack of specific correlation inadmissible appeal Art. 591 Code of Criminal Procedure generic appeal grounds theft conviction correlation of reasoning procedural defect reati contro la sfera personale riservata

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPPELLO SALVATORE nato a PALERMO il 12/06/1981 avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Cappello Salvatore; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art.648 cod. pen., è manchevole dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato. Va, in proposito, rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., l'inammissibilità; nel caso di specie, la Corte di appello ha correttamente motivato sia in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo - desunto dalle dichiarazioni di una teste che ha riferito di aver visto il ricorrente parcheggiare l'autovettura rubata di fronte ad un supermercato, così come accertato anche dai verbali di p.g. - sia in relazione all'elemento psicologico, ricavabile per costante giurisprudenza dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, che costituisce prova della conoscenza dell'illecita provenienza della res, in quanto sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (ex multis, Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 magg