Italian Court dismisses appeals against conviction for money laundering, citing lack of specific argumentation and factual re-evaluation powers.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeals filed by Giuseppe and Francesco Faija inadmissible, ordering them to pay court costs. The applicants argued for a reclassification of the crime from money laundering to receipt, but the court rejected this as a mere repetition of arguments already dismissed at the appellate level. The court emphasized that it lacks the authority to re-evaluate factual evidence or conduct a new assessment of the case facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648-bis cod. pen.; Art. 648 cod. pen.: Appeals based on the mere repetition of arguments already rejected by the court of appeal are inadmissible, and the Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or reconstruct facts using different criteria.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FAIJA GIUSEPPE nato a PALERMO il 13/08/1996 FAIJA FRANCESCO nato a PALERMO il 19/05/1994 avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di Faija Giuseppe e Faija Francesco; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso di Faija Giuseppe, che contesta violazione di legge per mancata riqualificazione del reato di cui all'art. 648-bis cod. pen. in quello di cui all'art. 648 cod. pen., non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
In particolare, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, "il delitto di riciclaggio si distingue da quello di ricettazione in relazione all'elemento materiale, che si connota per l'idoneità ad ostacolare l'identificazione della provenienza del bene e all'elemento soggettivo, costituito dal dolo generico di trasformazione della cosa per impedirne l'identificazione" (ex multis, Sez. 2, n. 30265 del 16/06/2017, Giamé, Rv. 270302); Inoltre, sempre ad avviso della giurisprudenza di legittimità, "L'alterazione dei numeri di telaio di un veicolo di illecita provenienza è condotta idonea ad integrare il delitto di riciclaggio" (Sez. 2, n. 22992 del 28/05/2013, Roma, Rv. 256056) e "si configura il delitto di riciclaggio sia con la sostituzione della targa che con la manipolazione del numero del telaio di un'autovettura proveniente da delitto, perché entrambe le condotte costituiscono operazioni tese ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dell'autovettura" (Sez. 2, n. 44305 del 5/12/2005, Rv.
Alaimo, 232770); L'elemento del pregresso coinvolgimento degli imputati nell'ambito delle operazioni di occultamento della provenienza delittuosa dell'autovettura è stato logicamente ricavato tanto dalla condotta tenuta al momento del controllo, precisando i giudici di merito che il Faija Giuseppe alla vista degli operanti tentava di dileguarsi, nonché dall'esibizione di documenti del veicolo palesemente falsi e dunque anche questi volti a celarne la provenienza delittuosa (si veda, sul punto, pagg. 2-4 della sentenza impugnata); Da ultimo non coglie nel segno la censura difensiva secondo cui il mero possesso del bene non può essere decisivo ai fini della realizzazione della fattispecie, poiché, secondo la giurisprudenza, "In tema di riciclaggio, la mera detenzione del bene di illecita provenienza, alterato in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza stessa, non è sufficiente per l'affermazione di penale responsabilità, in assenza di elementi idonei a ricondurre la condotta di alterazione o manipolazione al detentore, quanto meno a titolo di concorso" (Sez. 2, n. 41740 del 16/10/2015, Cariati, Rv. 265097): nel caso di specie, invece, sono plurimi gli elementi da cui ricondurre la condotta dissimulata all'odierno imputato, essendo sia fruitore abituale dell'autovettura, sia il fratello del legittimo proprietario;
Ritenuto che l'unico motivo di ricorso di Faija Francesco, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 648-bis cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché, oltre a riproporre censure in fatto già adeguatamente vagliate e disattese dal giudice d'Appello, tende altresì ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 2-4 della sentenza impugnata), che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa