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Ordinanza — n. 24047/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against summary judgment for lack of new evidence and improper fact re-evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24047/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Ben Ali Abdel Malek and Diana Yeni Alexa inadmissible. The court found that the appellant's arguments merely repeated those already rejected in the appellate stage without providing specific, argumentative criticism. Furthermore, the court held that the lower court correctly assessed the victim's testimony based on its coherence and lack of motive for bias, rejecting any request to re-evaluate the evidence.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 192, comma 3 c.p.p.: Appeals alleging non-emergent defects or mere fact complaints are inadmissible if they fail to provide specific argumentative criticism or constitute an impermissible re-evaluation of evidence already assessed by the lower court.

Parole chiave

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summary procedure new evidence rule victim testimony admissibility of appeal lack of argumentation obbligo di articolare le censure minaccia nel diritto penale ripetute violazioni del diritto degli stranieri

Disposizioni normative citate

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Art. 628 cod. pen.
Art. 4 I. n. 110/1975
Art. 192 cod. proc. pen.
Considerato che l'unico motivo di ricorso di Diana Yeni Alexa, che denuncia violazione di legge in relazione all'art. 192 cod.
Art. 360, n. 5 c.p.p.
artt. 628 cod. pen
Letti i ricorsi di Ben Ali Abdel Malek e Diana Yeni Alexa; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso di Ben Ali Abdel Malek, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per i reati di cui agli artt. 628 cod. pen.
art. 192 cod. proc. pen
Considerato che l'unico motivo di ricorso di Diana Yeni Alexa, che denuncia violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BEN ALI ABDEL MALEK (CUI 05MGJI1) nato il 06/03/2000 DIANA YENI ALEXA (CUI 04QGF33) nato il 01/06/1991 avverso la sentenza del 05/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi di Ben Ali Abdel Malek e Diana Yeni Alexa; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso di Ben Ali Abdel Malek, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per i reati di cui agli artt. 628 cod. pen. e 4 I. n. 110/1975 per mancata rinnovazione istruttoria così come richiesta dal ricorrente nel giudizio abbreviato, non è consentito perché, oltre a denunciare vizi non emergenti dal testo del provvedimento impugnato, è altresì fondato su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, dovendosi considerare le stesse non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;

Premesso che nel giudizio di appello avverso la sentenza resa in abbreviato è ammessa la rinnovazione istruttoria solo nel caso in cui il giudice ritenga l'assunzione assolutamente necessaria, perché potenzialmente idonea a incidere sulla valutazione del complesso degli elementi acquisiti, dalla lettura della sentenza impugnata si ricava che il giudizio sull'assenza di decisività dell'esame della teste Maugeri Cinzia si fonda sulla complessa ricostruzione dei fatti dalla quale si evince l'esistenza di una frattura interferenziale tra il fatto sui cui dovrebbe riferire la teste, quale oggetto della prova rinnovata, e gli specifici accadimenti imputativi ai danni della persona offesa Miah, ritenuti susseguenti e per la dimostrazione dei quali sufficienti gli esiti istruttori conseguiti attraverso il rito abbreviato (sul punto, si vedano pagg. 5-6 della sentenza impugnata); che pertanto, la rinnovata richiesta finisce per fondarsi su una alternativa prospettata ricostruzione dei fatti e, dunque, finisce per sottoporre alla corte di legittimità, al fine dello scrutinio del vizio denunciato, una doglianza di mero fatto;

Considerato che l'unico motivo di ricorso di Diana Yeni Alexa, che denuncia violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, oltre a non essere consentito in questa sede perché tendente ad una rivalutazione del materiale probatorio acquisito, è altresì non deducibile, in quanto le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca del suo racconto; che manifestamente infondato, alla stregua della corretta e non illogica argomentazione di cui a pagg. 6-10 della sentenza impugnata, è anche il denunciato vizio di motivazione;i giudici di merito, infatti, hanno correttamente valorizzato le dichiarazioni della persona offesa, la quale, con un racconto lineare e coerente con le risultanze probatorie - si vedano le deposizioni dei testi che riferiscono di aver visto due persone darsi alla fuga, nonché la camicia strappata alla vittima a seguito dell'aggressione degli imputati - ha dimostrato piena attendibilità, non risultando nessun motivo di astio o risentimento verso gli odierni ricorrenti che, in senso opposto, non hanno fornito una giustificazione plausibile sui fatti oggetto di giudizio; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della