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Ordinanza — n. 24045/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of specific argumentation and infundation regarding general mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24045/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant failed to provide specific arguments against the lower court's finding of intent, merely reiterating points already rejected, and offered no explanation for the suspicious use of a payment card. Furthermore, the claim regarding the denial of general mitigating circumstances was rejected as unfounded given the lower court's logical reasoning, which the Supreme Court confirmed is sufficient if it addresses decisive elements.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 640 c.p.; The appeal is inadmissible if it consists of a mere repetition of arguments already rejected without specific argumentation, and the denial of general mitigating circumstances is valid if the lower court reasonably relies on decisive elements without considering all favorable facts.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific argumentation general mitigating circumstances subjective element of crime reiteration of rejected points truffa all'assistenza sociale perseguimento penale per truffa traente

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 640 c.p.
Letto il ricorso di Paris Fabio; Ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod.
art. 640 cod. pen
Letto il ricorso di Paris Fabio; Ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, Carillo
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis
271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARIS FABIO nato a MONTICHIARI il 01/11/1958 avverso la sentenza del 15/10/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Paris Fabio; Ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod. pen. per mancanza dell'elemento soggettivo, non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; in particolare, la Corte di appello ha ragionevolmente ritenuto di poter desumere il dolo di concorso dell'imputato dalla circostanza che egli fosse il titolare della postepay su cui sono stati effettuati i pagamenti dalla persona offesa (pagg. 3-4 della sentenza impugnata): su questo specifico punto l'imputato omette di fornire una spiegazione attendibile, non essendo tra l'altro pervenuta alcuna denuncia di furto o smarrimento della suddetta carta nei giorni precedenti o successivi alla truffa; inoltre, risulta assolutamente inverosimile che l'imputato, accortosi dei movimenti in entrata sul suo conto, non si sia chiesto quale fosse la causa e si sia adoperato per risolvere eventualmente l'equivoco, elemento questo che depone per una sua compartecipazione al fatto di reato;

Considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549;

Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 maggio 2025 Il Consigliere este