Cassation court dismisses appeal for fraud conviction as arguments merely repeat lower court's reasoning without new argumentation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Marra Rossano inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the fraud conviction and recidivism application, but the court found his arguments were merely repetitive of those already rejected in the appellate court. Consequently, the court upheld the lower court's decision regarding the fraudulent check and the application of recidivism under Article 133 of the Penal Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 640 cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already rejected without providing specific, new argumentation; recidivism requires a concrete assessment of the offender's persistent criminal inclination rather than just the gravity of facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARRA ROSSANO nato a ORBETELLO il 15/04/1964 avverso la sentenza del 11/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Marra Rossano; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art.640 cod. pen., non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
In particolare, la Corte di Appello a pagina 3 della sentenza impugnata ha correttamente ritenuto che la condotta dell'imputato, il quale ha volontariamente e fraudolentemente compilato un assegno bancario scoperto da un conto corrente di un altro soggetto, abbia indotto in errore la controparte, che ha così posto in essere l'atto di disposizione patrimoniale nella convinzione di aver appena ricevuto il corrispettivo in denaro. A nulla rileverebbe, a differenza di ciò che afferma il ricorrente, la circostanza che la parte offesa avrebbe potuto sospettare dell'inganno ed eventualmente richiedere maggiori garanzie, posto che, secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato, "la rilevanza penale dell'accertata, fraudolenta, induzione in errore non viene meno per il solo fatto che il deceptus abbia a sua disposizione strumenti di difesa, in ipotesi non compiutamente utilizzati, poiché in siffatta situazione la responsabilità penale è sempre collegata al fatto dell'agente, ed è indipendente dalla eventuale cooperazione, più o meno colposa, della vittima negligente" (da ultimo, Sez. 2, n. 6684 del 16/02/2023, Perez, non mass.);
Considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta l'applicazione della recidiva è manifestamente infondato; che il giudice di merito ha fatto corretta applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"; sotto questo profilo, si vedano in particolare le pagine 3-4 della sentenza impugnata, dove i giudici di merito hanno deciso di applicare la circostanza aggravante di cui all'art. 99 cod. pen. evidenziando la maggior pericolosità sociale ed attitudine criminale dell'imputato, sulla base di considerazioni logiche e coerenti, non censurabili in questa sede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 maggio 2025 Il Consi e