Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 24042/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeals against conviction for assault and recidiva as inadmissible due to lack of specificity and merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24042/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals filed by Grande Raffaele and Bardi Aldo inadmissible and ordered them to pay court costs. The appellants challenged the conviction for assault under Article 628 of the Penal Code and the finding of recidiva, arguing for a re-evaluation of the evidence. The court rejected these claims because the lower court's reasoning was specific, relying on the victim's detailed testimony and fingerprint evidence, and correctly applied principles regarding the assessment of recidiva beyond mere temporal proximity.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 628 cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: Appeals lacking specificity or attacking the sufficiency of the lower court's global reasoning are inadmissible; recidiva requires a concrete assessment of the offender's persistent criminal inclination, not just the gravity of facts or time elapsed.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility of appeals lack of specificity recidiva assessment Article 628 Penal Code Article 133 Penal Code global reasoning standard criminal liability recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 628 cod. pen.
Letti i ricorsi di Grande Raffaele e Bardi Aldo; Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della condanna per il reato di cui all'art. 628 cod.
Art. 133 cod. pen.
art. 628 cod. pen
Letti i ricorsi di Grande Raffaele e Bardi Aldo; Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della condanna per il reato di cui all'art. 628 cod.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 28547 del 20/06/2023, Colagiovanni
Sez. 1, n. 27323 del 25/01/2023, Alpini
Sez. 1, n. 27323 del 25/01/2023, Alpini, non mass; Sez.
Sez. 4, n. 20092 del 04/05/2011, Schowick
27323 del 25/01/2023, Alpini, non mass; Sez. 4, n. 20092 del 04/05/2011, Schowick, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GRANDE RAFFAELE nato a NAPOLI il 29/08/1957 BARDI ALDO nato a NAPOLI il 09/01/1955 avverso la sentenza del 20/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; .s

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi di Grande Raffaele e Bardi Aldo; Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della condanna per il reato di cui all'art. 628 cod. pen., oltre ad ottenere un'inammissibile rivalutazione del compendio probatorio, è altresì privo specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; nel caso di specie, la Corte di Appello ha correttamente motivato in ordine agli elementi su cui fondare l'affermazione di responsabilità dell'imputato, valorizzando sia le dichiarazioni della persona offesa, la quale nonostante l'età avanzata ha fornito un racconto coerente e dettagliato, sia i risultati dei rilievi dattiloscopici, che hanno rilevato le impronte digitali dei ricorrenti sul luogo del delitto (sul punto, si vedano le pagg. 2-3 della sentenza impugnata);

Infatti la sentenza di merito non è tenuta a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente, sì da potersi considerare comunque disattese le censure difensive che siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 2, n. 28547 del 20/06/2023, Colagiovanni, non mass;

Sez. 1, n. 27323 del 25/01/2023, Alpini, non mass; Sez. 4, n. 20092 del 04/05/2011, Schowick, Rv. 250105-01); Ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la sussistenza della recidiva è manifestamente infondato; che il giudice di merito ha fatto corretta applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice" (sul punto, si veda pagina 3 della sentenza impugnata, dove i giudici di merito, nell'applicare l'aggravante, hanno valorizzato una pluralità di elementi, tra cui i precedenti penali specifici e le modalità del fatto, caratterizzato dall'uso della violenza nei confronti di una persona quasi novantenne). rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 maggio 2025 Il Cons