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Sentenza — n. 24041/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal court judgment for omitting prescription defense in counterfeit driving license case.

Numero d'incarto Sentenza — n. 24041/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Bologna Court of Appeal's judgment without remittal because it failed to examine the defendant's plea of prescription. The lower court incorrectly determined the consummation date of the crime of receiving a counterfeit driving license, ignoring evidence placing the act closer to the date of the license's apparent release. Consequently, the court ruled that the offense was extinguished by prescription as it occurred before the relevant suspension periods ended.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 157 c.p.: The Court of Appeal must examine the plea of prescription; failure to do so warrants annulment if the offense is indeed extinguished by the statutory time limits.

Parole chiave

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prescription defense counterfeit driving license omission of plea annulment without remittal criminal procedure code abuso di impianti di telecomunicazioni abuso di un impianto per l'elaborazione di dati violazione del segnale luminoso

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
Letto il ricorso di Frank Richard; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 129 cod.
Art. 157 c.p.
art. 129 cod. proc. pen
Letto il ricorso di Frank Richard; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FRANK RICHARD nato il 02/02/1970 avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Frank Richard; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. in cui sarebbe incorsa la Corte d'appello per avere omesso di dichiarare l'estinzione per prescrizione del reato di ricettazione, non risulta manifestamente infondato; che, invero, l'eccezione di prescrizione, oggetto di comune richiesta delle parti in sede di conclusioni in appello, non risulta essere stata esaminata dalla sentenza impugnata; che, inoltre, sulla scorta dell'accertamento in fatto compiuto dal primo giudice che ha collocato la ricettazione in epoca prossima e conseguente alla data di apparente rilascio della patente di guida contraffatta, non sfornita di rilievo appare l'indicazione della consumazione al 17 febbraio 2011 e non al 22 gennaio 2015 per come erroneamente indicato nell'imputazione; che, peraltro, il reato, anche a voler fare riferimento alla data erroneamente indicata nell'imputazione, risulterebbe prescritto alla data dell'odierna udienza, non applicandosi alcuna sospensione Covid, essendo la sentenza di primo grado stata deliberata il 27/09/2019 e neppure quella di cui alla legge n. 103/2017, essendo il reato stato commesso prima del 3 agosto 2017; ritenuto, pertanto, che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, per essere il reato di ricettazione estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 23 maggio