Italian Court dismisses appeal for lack of specific grounds and failure to challenge factual findings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Corrado Distefano inadmissible due to a lack of concrete specificity in the grounds of objection. The appellant challenged the lower court's declaration of responsibility but failed to provide specific factual or legal arguments that directly contradicted the confirmed reasons of the first instance. Consequently, the court ruled that the appeal did not fulfill the requirement of a reasoned critique against the contested decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: Appeals must contain specific grounds; generic objections or attempts to re-evaluate evidence without pinpointing specific errors are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DISTEFANO CORRADO nato a AVOLA il 10/12/1968 avverso la sentenza del 15/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Corrado Distefano; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, oltre ad essere privo di concreta specificità, non è consentito in questa sede; che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l'apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata, per come integrata dalle confermate ragioni del primo giudice, e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01;
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv. 277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849-01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945-01); che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4,1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logico-giuridici (cfr.
Sez. 5, n. 13201 del 01/02/2024, Vilona, Rv. 286218-01; Sez. 2, n. 46437 del 27/09/2023, Metus, Rv. 28551-01; Sez. 2, n. 51174 del 01/10/2019, Lucà, Rv. 278012-01), nonché attraverso il ricorso alla tecnica di motivazione per relationem, le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 sul consapevole contributo concorsuale dell'imputato, in presenza di puntuali dichiarazioni delle persone offese, ampiamente riscontrate dalle acquisizioni documentali e dalla titolarità della utenza telefonica in capo al ricorrente, in mancanza di qualsiasi allegazione al fine di sostenere una versione alternativa); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così