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Ordinanza — n. 24032/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specific grounds and failure to challenge factual findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24032/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Corrado Distefano inadmissible due to a lack of concrete specificity in the grounds of objection. The appellant challenged the lower court's declaration of responsibility but failed to provide specific factual or legal arguments that directly contradicted the confirmed reasons of the first instance. Consequently, the court ruled that the appeal did not fulfill the requirement of a reasoned critique against the contested decision.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: Appeals must contain specific grounds; generic objections or attempts to re-evaluate evidence without pinpointing specific errors are inadmissible.

Parole chiave

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lack of specificity inadmissible appeal factual findings reasoned critique declaration of responsibility dichiarazioni inverosimili concussione reati nel fallimento e nell'esecuzione per debiti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.p.
Art. 361 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv.
Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013
277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv.
Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012
255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv.
Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007
253849-01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv.
Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018
Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018
273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv.
Sez. 4, n.1219 del 14/09/2017
Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019
271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv.
Sez. 5, n. 13201 del 01/02/2024
Sez. 5, n. 13201 del 01/02/2024, Vilona, Rv.
Sez. 2, n. 46437 del 27/09/2023
286218-01; Sez. 2, n. 46437 del 27/09/2023, Metus, Rv.
Sez. 2, n. 51174 del 01/10/2019
28551-01; Sez. 2, n. 51174 del 01/10/2019, Lucà, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DISTEFANO CORRADO nato a AVOLA il 10/12/1968 avverso la sentenza del 15/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Corrado Distefano; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, oltre ad essere privo di concreta specificità, non è consentito in questa sede; che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l'apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata, per come integrata dalle confermate ragioni del primo giudice, e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01;

Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv. 277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849-01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945-01); che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4,1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logico-giuridici (cfr.

Sez. 5, n. 13201 del 01/02/2024, Vilona, Rv. 286218-01; Sez. 2, n. 46437 del 27/09/2023, Metus, Rv. 28551-01; Sez. 2, n. 51174 del 01/10/2019, Lucà, Rv. 278012-01), nonché attraverso il ricorso alla tecnica di motivazione per relationem, le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 sul consapevole contributo concorsuale dell'imputato, in presenza di puntuali dichiarazioni delle persone offese, ampiamente riscontrate dalle acquisizioni documentali e dalla titolarità della utenza telefonica in capo al ricorrente, in mancanza di qualsiasi allegazione al fine di sostenere una versione alternativa); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così