Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 24031/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specific grounds under Article 581 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24031/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Fabio Irosa inadmissible due to a complete lack of specific grounds required by law. The appellant challenged the lower court's reasoning on liability and sanctions but failed to articulate precise legal arguments or reference specific passages in the contested decision. Consequently, the court ruled that the appeal could not exercise its supervisory function without concrete, pointed criticisms.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 581 c.p.p.; Art. 582 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and lack the requisite specificity to allow the appellate court to identify and examine the alleged errors in the first-instance judgment.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of specific grounds inadmissible appeal Criminal Procedure Code generic arguments supervisory function licenziamento per motivi economici abbandono del posto di lavoro disdetta per rappresaglia

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581 c.p.p.
Art. 582 c.p.p.
art. 581 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv.
Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013
277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv.
Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012
255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv.
Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007
253849-01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IROSA FABIO nato a PALERMO il 29/01/1979 avverso la sentenza del 18/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Fabio Irosa; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione del primo giudice in punto di responsabilità e trattamento sanzionatorio, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l'apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01;

Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv. 277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849-01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945-01); che, nella specie, si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e che, dunque, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il