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Ordinanza — n. 24029/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of specific grounds and failure to meet admissibility requirements under Italian Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24029/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Antonio Testa inadmissible due to a lack of concrete specificity in the grounds of complaint. The appellant argued violations of Articles 49 and 474 of the Criminal Code, but the court found these arguments merely repetitive of those rejected at the appellate level without new factual or legal analysis. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the State.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, c.p.p.; Art. 365, comma 1, c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds lack concrete specificity, are merely repetitive of previous proceedings, or fail to demonstrate a specific misinterpretation of evidence requiring a new factual reconstruction.

Parole chiave

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lack of concrete specificity inadmissible appeal repetitive grounds Code of Criminal Procedure factual reconstruction appellate review court costs zona residenziale di vacanza

Disposizioni normative citate

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Art. 49, second comma, c.p.
Art. 474 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia
273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv.
Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto
275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv.
Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri
271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv.
Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019, Wade
Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019, Wade, Rv.
Sez. 5, n. 21049 del 26/04/2012, Pascale
275814-01; Sez. 5, n. 21049 del 26/04/2012, Pascale, Rv.
Sez. 2, n. 29685 del 05/07/2011, Tartari
252974-01; Sez. 2, n. 29685 del 05/07/2011, Tartari, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TESTA ANTONIO nato a NAPOLI il 05/12/1981 avverso la sentenza del 27/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Antonio Testa; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono violazione di legge e vizi motivazionali in relazione agli artt. 49, secondo comma, e 474 cod. pen., oltre ad essere privo di concreta specificità, non è consentito in questa sede; che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l'apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione e/o risolvendosi nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr.

Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019, Wade, Rv. 275814-01; Sez. 5, n. 21049 del 26/04/2012, Pascale, Rv. 252974-01; Sez. 2, n. 29685 del 05/07/2011, Tartari, Rv. 251028-01), le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 sul falso presupposto e sulla non grossolanità dello stesso, trattandosi di riproduzione fedele dei marchi); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis