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Ordinanza — n. 24028/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of specificity regarding minor theft mitigation argument.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24028/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of specific motivation regarding the requested mitigation for minor theft. The appellant argued that the lower court failed to recognize a statutory mitigation for the minor nature of the crime, while the defense contended the trial court's assessment of damages was inconsistent with the evidence. The court ruled that because the lower court explicitly rejected the mitigation and negatively valued the damages, the specific argument was implicitly disavowed and thus lacked the required specificity under Article 581 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 581 c.p.p.; Art. 311 c.p.; Art. 62 c.p.: An appeal claiming a violation of the duty to motivate is inadmissible if the specific ground is logically incompatible with the overall reasoning of the contested judgment, particularly when the lower court has explicitly rejected the requested mitigation based on the severity of the consequences.

Parole chiave

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lack of specificity duty to motivate minor theft mitigation inadmissible appeal logical incompatibility statutory mitigation procedural requirements commisurazione della pena per rapina

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581 c.p.p.
Art. 311 c.p.
Art. 62 c.p.
287350 - 01); che, nella specie, i giudici del merito, rigettando espressamente la richiesta di riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n.
art. 581 cod. proc. pen
art. 311 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 47610 del 22/10/2024
Sez. 2, n. 47610 del 22/10/2024, L., Rv.
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAPAPPICCO FRANCESCO nato a MODUGNO il 18/04/1978 avverso la sentenza del 02/10/2024 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Francesco Papappicco; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in relazione al mancato riconoscimento della rapina di lieve entità, è privo dei requisiti dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, in sede di legittimità, non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, qualora risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata ed in assenza di deduzioni sulla decisività di quei rilievi, ove siano logicamente incompatibili con la decisione adottata; che, invero, l'attenuante della lieve entità del fatto, prevista dall'art. 311 cod. pen. ed applicabile anche al delitto di rapina a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, postula una valutazione del fatto nel suo complesso, sicché non è configurabile nel caso in cui la lievità difetti in rapporto all'evento in sé considerato o in ordine alla natura, alla specie, ai mezzi, alle modalità e alle circostanze della condotta ovvero, ancora, in relazione all'entità del danno o del pericolo conseguente al reato, avuto riguardo al valore dei beni sottratti (cfr.

Sez. 2, n. 47610 del 22/10/2024, L., Rv. 287350 - 01); che, nella specie, i giudici del merito, rigettando espressamente la richiesta di riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4 cod. pen., hanno valorizzato negativamente l'entità del danno e, così, implicitamente escluso e disatteso la possibilità di riconoscere l'attenuante speciale in rapporto di inconciliabilità evidente con gli elementi probatori emersi in giudizio (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 sull'entità dei danni fisici e morali, nonché sul non esiguo valore dei beni sottratti, non ricorrendo un pregiudizio lievissimo ed avendo procurato alla dipendente della persona offesa lesioni personali); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il