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Sentenza — n. 24027/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal judgment without remand due to statute of limitations barring prosecution despite procedural defects.

Numero d'incarto Sentenza — n. 24027/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the second-instance judgment without remanding the case because the criminal offense was extinguished by the statute of limitations. Although the defense argued that procedural nullities regarding the notification of the adjournment order required the judgment's annulment, the court prioritized the substantive bar on prosecution. Consequently, the appeal was rejected as the underlying crime could no longer be punished, rendering the procedural arguments moot.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 159 c.p.; The court must annul a judgment without remand when the offense is extinguished by the statute of limitations, even if procedural defects exist, as the substantive bar precludes any further examination of the appeal.

Parole chiave

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statute of limitations extinction of crime annulment without remand procedural nullity criminal procedure code tempestività dell'inoltro eccezioni processuali tardive inosservanza del termine perentorio

Disposizioni normative citate

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Art. 601, comma 3, cod. proc. pen.
Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 159 c.p.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 5637 del 10/01/2024, Martone
Sez. 6, n. 5637 del 10/01/2024, Martone, Rv.
Sez. 1, n. 7417 del 11/02/2020, Chiavaro
286062 - 01; Sez. 1, n. 7417 del 11/02/2020, Chiavaro, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EL ABBASSI MOHAMED nato il 09/06/1988 avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Mohanned El Abbassi, nonché I memoria tardivamente depositata in data 21/05/2025; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione alla violazione del termine a comparire ed all'omessa notificazione dell'ordinanza di rinvio dell'udienza, non è manifestamente infondato; che, invero, la difesa richiama l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, in tema di giudizio di appello, in caso di rinvio dell'udienza per inosservanza del termine dilatorio per comparire di cui all'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., tempestivamente eccepita dal difensore, non è sufficiente il rinvio del processo ad altra udienza con la concessione per intero di un nuovo termine di venti giorni, ma è necessario, a pena di nullità, che l'ordinanza di rinvio venga notificata all'imputato non comparso, non potendosi lo stesso considerare rappresentato dal suo difensore (cfr.

Sez. 6, n. 5637 del 10/01/2024, Martone, Rv. 286062 - 01; Sez. 1, n. 7417 del 11/02/2020, Chiavaro, Rv. 278707 - 01); osservato, tuttavia, che, essendo interamente decorso il termine decennale di prescrizione (anche tenuto conto dei periodi di sospensione), la sentenza va annullata senza rinvio per essere il reato, commesso in data 14 luglio 2014, estinto per prescrizione; che, invero, tale causa estintiva, sopravvenuta alla sentenza impugnata, pronunciata in data 9 maggio 2024, dispiega i propri effetti in quanto il ricorso non è viziato da inammissibilità, essendosi così costituito il rapporto processuale; che, infatti, solo l'inammissibilità del ricorso non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., sicché si impone l'annullamento senza rinvio sul punto della decisione impugnata perché il delitto ascritto è estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso