Italian Court dismisses appeal for lack of argumentation and reiteration of rejected grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Dalila Cella's appeal inadmissible due to the lack of concrete specificity and the total reiteration of arguments already rejected at the appellate level. The court found the first ground regarding the crime of receiving false instruments legally unfounded because the underlying offense was depenalized before the receipt occurred, and the second ground concerning mitigating circumstances was merely a repetition without new analysis. Consequently, the appeal was dismissed, and Cella was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648 cod. pen.; Art. 624 cod. pen.; Art. 62-bis cod. pen.: An appeal is inadmissible if it lacks concrete specificity, reiterates arguments already disallowed, or fails to provide a new critical argument against the lower court's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CELLA DALILA nato a NAPOLI il 06/10/1989 avverso la sentenza del 20/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Dalila Cella; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione all'art. 648 cod. pen., oltre ad essere privo di concreta specificità, è anche manifestamente infondato; che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l'apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione e/o risolvendosi nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, inoltre, si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr.
Sez. 2, n. 4434 del 24/11/2021, dep. 2022, Desideri, Rv. 282955 - 01), secondo cui ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione non occorre la prova positiva che l'imputato non sia stato concorrente nel delitto presupposto, essendo sufficiente che non emerga la prova del contrario; che, peraltro, la Corte ha correttamente individuato il delitto presupposto nel reato di cui all'art. 624 cod. pen., non avendo alcuna rilevanza penale l'eventuale coinvolgimento dell'imputata nella falsificazione del titolo di credito ricettato, trattandosi di reato depenalizzato antecedentemente al tempus commissi deliciti della ricettazione sub iudice; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr.
Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267969-01), le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 2 sulla consapevole ricezione dell'assegno provento di furto in ragione della materiale disponibilità, della natura del bene ricettato, dell'avvenuta falsificazione a nome dell'imputata e dell'omessa indicazione della legittima provenienza); considerato che il secondo motivo di ricorso, in ordine alla omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. non è consentito, in quanto totalmente reiterativo in assenza di confronto con la motivazione, che ha esplicitato in modo congruo la valutazione del motivo di appello, in assenza di incongruità o irragionevolezza, sicché è si deve ritenere inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288-01;
Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819-01, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende