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Ordinanza — n. 24024/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming prescription due to recidiva, affirming extended limitation periods.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24024/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the crime of receipt had expired due to prescription. The appellant argued for acquittal based on the passage of time, but the court found the recidiva reiterata (repeated recidivism) legally increased the limitation period to twenty years. Consequently, the court ruled that the limitation period had not yet fully elapsed, upholding the lower court's decision against the defendant.

Regesto Legislator

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Art. 157, secondo comma; Art. 161, secondo comma del codice penale: la recidiva reiterata allunga il termine di prescrizione e la prescrizione non è maturata se il termine esteso non è ancora interamente decorso.

Parole chiave

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recidiva reiterata prescrizione reato termine prescrizione rimedio Cassazione inammissibilità ricorso violazione delle norme sicurezza segreto professionale violazione dei doveri professionali

Disposizioni normative citate

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Art. 157, secondo comma, cod. pen.
264483), come di recente ribadito dalle Sezioni Unite Schettino, sulla base della previsione dell'art. 157, terzo comma, cod.
Art. 161, secondo comma, cod. pen.
pen., sia sull'entità della proroga di suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell'art. 161, secondo comma, cod. pen. (cfr.
Art. 99, quarto comma, cod. pen.
274721 - 01); che, nella specie, tenuto conto del doppio aumento per la recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen., i giudici del merito hanno correttamente rilevato come il termine ultraventennale di prescrizione, non fosse ancora interamente decorso (si veda, in particolare, pag.
Art. 648, primo comma, cod. pen.
va così calcolato: anni otto, avuto riguardo alla pena massima prevista dall'art. 648, primo comma, cod. pen., aumentato della metà per la recidiva reiterata (ex art.
art. 157 cod. pen
pen.; dunque il tempo necessario a prescrivere ex art. 157 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 44610 del 21/09/2023, Bisiccè
Sez. 4, n. 44610 del 21/09/2023, Bisiccè, Rv.
Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta
285267 - 01; Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv.
Sez. 5, n. 32679 del 13/06/2018, Pireddu
4 sulla mancata maturazione del termine di prescrizione in ragione del riconoscimento e dell'applicazione della recidiva contestata)(Sez. 5, n. 32679 del 13/06/2018, Pireddu Rv.
Sez. 2, n. 5985 del 10/11/2017, Scaragli
Sez. 6, n. 50089 del 28/10/2016, Lofiego Raco
272015; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 50089 del 28/10/2016, Lofiego Raco, Rv.
Sez. 3, n. 50619 del 30/01/2017, Zandomeneghi
268214-01; Sez. 3, n. 50619 del 30/01/2017, Zandomeneghi, Rv.
Sez. 6, n. 50995 del 09/07/2019, Pastore
Sez. 2, n. 21704 del 17/04/2019, Flagiello
Sez. 2, n. 21704 del 17/04/2019, Flagiello, Rv.
Sez. 2, n. 4178 del 05/12/2018, Amico
Sez. 2, n. 4687 del 15/11/2018, Flagiello
Sez. 7, n. 15681 del 13/12/2016, Esposito
Sez. 6, n. 36849 del 16/09/2015, Palombella
269669; Sez. 6, n. 36849 del 16/09/2015, Palombella, Rv.
Sezioni Unite Schettino
264483), come di recente ribadito dalle Sezioni Unite Schettino, sulla base della previsione dell'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELLA NEVE CARMINE nato a NAPOLI il 02/10/1954 avverso la sentenza del 02/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Carmine Della Neve; considerato che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si deduce la ricorrenza di violazione di legge e vizi motivazionali in relazione al mancato proscioglimento dell'imputato per intervenuta prescrizione del reato, sono manifestamente infondati; che, invero, la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, in quanto circostanza aggravante ad effetto speciale, incide sia sul computo del termine- base di prescrizione ai sensi dell'art. 157, secondo comma, cod. pen., sia sull'entità della proroga di suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell'art. 161, secondo comma, cod. pen. (cfr.

Sez. 4, n. 44610 del 21/09/2023, Bisiccè, Rv. 285267 - 01; Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721 - 01); che, nella specie, tenuto conto del doppio aumento per la recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen., i giudici del merito hanno correttamente rilevato come il termine ultraventennale di prescrizione, non fosse ancora interamente decorso (si veda, in particolare, pag. 4 sulla mancata maturazione del termine di prescrizione in ragione del riconoscimento e dell'applicazione della recidiva contestata)(Sez. 5, n. 32679 del 13/06/2018, Pireddu Rv. 273490-01;

Sez. 2, n. 5985 del 10/11/2017 - dep. 2018, Scaragli, Rv. 272015; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 50089 del 28/10/2016, Lofiego Raco, Rv. 268214-01; Sez. 3, n. 50619 del 30/01/2017, Zandomeneghi, Rv. 271802-01); considerato che il reato di ricettazione, dunque, non era estinto per prescrizione, essendo stata in concreto applicata la recidiva reiterata, ritenuta equivalente alle attenuanti generiche; secondo il diritto vivente, infatti, della recidiva qualificata occorre tenere conto, anche se ritenuta subvalente - e, a maggior ragione, equivalente - nel giudizio di comparazione (Sez. 6, n. 50995 del 09/07/2019, Pastore, Rv. 278058;

Sez. 2, n. 21704 del 17/04/2019, Flagiello, Rv. 275821; Sez. 2, n. 4178 del 05/12/2018, dep. 2019, Amico, Rv. 274899; Sez. 2, n. 4687 del 15/11/2018, dep. 2019, Flagiello, Rv. 275639; Sez. 7, n. 15681 del 13/12/2016, dep. 2017, Esposito, Rv. 269669; Sez. 6, n. 36849 del 16/09/2015, Palombella, Rv. 264483), come di recente ribadito dalle Sezioni Unite Schettino, sulla base della previsione dell'art. 157, terzo comma, cod. pen.; dunque il tempo necessario a prescrivere ex art. 157 cod. pen. va così calcolato: anni otto, avuto riguardo alla pena massima prevista dall'art. 648, primo comma, cod. pen., aumentato della metà per la recidiva reiterata (ex art. 99, quarto comma prima parte, cod. pen.), quindi ad anni dodici; infine, per individuare il termine massimo, detto tempo va aumentato di altri due terzi, come previsto dall'art. 161, secondo comma, cod. pen. per i casi di recidiva reiterata (aggravata o meno): per giungere quindi, ad anni venti;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C