Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 24023/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specificity and generic nature of grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24023/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Angelo Procida inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant's arguments regarding criminal liability were found to lack the required specificity under Article 581 of the Code of Criminal Procedure, merely reiterating points already rejected at the appellate level. Furthermore, the second ground was deemed generic as it failed to engage with the lower court's reasoning, and a late-filed memorandum was excluded from consideration.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 581 c.p.p.; Art. 110, 628, 112 c.p.: The grounds of a cassation appeal must be specific and argumentative; generic complaints or attempts to re-evaluate evidence and sentencing are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of specificity inadmissible appeal generic grounds reiteration of arguments late memorandum criminal liability sentencing review riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581 c.p.p.
pen., oltre ad essere privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
Art. 110 c.p.
Art. 628 c.p.
Art. 112, n.4 c.p.
art. 581 cod. proc. pen
pen., oltre ad essere privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia
273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv.
Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto
275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv.
Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri
271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv.
Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa
Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù
Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv.
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro
273819-01, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCIDA ANGELO nato a BATTIPAGLIA il 18/03/2003 avverso la sentenza del 23/09/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Angelo Procida, nonché la memoria tardivamente depositata in data 28/05/2025; ritenuto che il primo motivo di ricorso, in punto di prova della penale responsabilità per il reato di cui agli artt. 110 e 628, primo e terzo comma, cod. pen., oltre ad essere privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen., non è consentito in questa sede; che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l'apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione e/o risolvendosi nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01), in presenza di una motivazione logica, articolata e ricostruttiva, in modo del tutto privo di aporie, del quadro indiziario convergente a carico del ricorrente; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 5 - 7 sulla pienezza di prova del concorso nella rapina, con considerazione specifica delle doglianze difensive ed analisi coordinata e unitaria della prova indiziaria a carico del ricorrente, in assenza di elementi a supporto della versione alternativa); osservato che il secondo motivo di ricorso è del tutto generico, mancando qualsiasi confronto con la motivazione della sentenza ha chiarito come l'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 112, n.4, cod. pen. non incide quoad ad poenam, attesa la ricorrenza delle altre circostanze aggravanti contestate, con particolare riferimento all'uso dell'arma; motivazione che si caratterizza perché corretta in diritto ed immune da manifesta illogicità, sicché deve essere ribadito il principio di diritto secondo il quale nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288-01;

Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819-01, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142-01); considerato che la memoria del 28/05/2025 è tardiva e non deve essere conseguentemente esaminata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am