Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 24022/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of specific grounds under Article 581 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24022/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Antonio Puppolo inadmissible due to a lack of specific grounds required by law. The appellant argued for vitiating circumstances and mitigating factors, but the court found his complaints were merely theoretical without referencing the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 581 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal must be specific and argumentative; generic denials of reasoning or lack of concrete grounds render the appeal inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of specificity inadmissible appeal Criminal Procedure Code vitiating circumstances mitigating factors Court of Cassation argumentative criticism motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581 c.p.p.
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Antonio Puppolo; ritenuto che i primi due motivi di ricorso, con i quali si deducono vizi motivazionali in punto di responsabilità per i reati ascritti, sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
Art. 600 c.p.p.
art. 581 cod. proc. pen
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Antonio Puppolo; ritenuto che i primi due motivi di ricorso, con i quali si deducono vizi motivazionali in punto di responsabilità per i reati ascritti, sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep.
Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019
268822 - 01; Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019, dep.
Sez. 2, n. 55199 del 29/05/2018
278611 - 01; Sez. 2, n. 55199 del 29/05/2018, Salcini, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUPPOLO ANTONIO nato a POLLA il 19/06/1987 avverso la sentenza del 20/11/2024 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Antonio Puppolo; ritenuto che i primi due motivi di ricorso, con i quali si deducono vizi motivazionali in punto di responsabilità per i reati ascritti, sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen., risolvendosi in una mera enunciazione, del tutto teorica, quanto alla ricorrenza di vizi motivazionali e violazioni di legge, in assenza di qualsiasi richiamo, sia pur minimo, al contenuto della decisione, del tutto priva di manifesta illogicità ed in assenza della lamentata violazione di legge, sicché la stessa non si presta a censure in questa sede; che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l'apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr.

Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01; Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019, dep. 2020, Acampa, Rv. 278611 - 01; Sez. 2, n. 55199 del 29/05/2018, Salcini, Rv. 274252 - 01), le ragioni del loro convincimento, del tutto genericamente ed in modo aspecifico contestate in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 7 - 12 sull'aspecificità dei motivi di appello e sul corretto richiamo alle argomentazioni del primo giudice in punto di responsabilità); considerato che il terzo motivo di ricorso, inerente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, oltre ad essere privo di concreta specificità, è anche manifestamente infondato; che, invero, nel motivare il diniego è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; che, nel caso di specie, i giudici dell'appello hanno ampiamente esplicitato, con argomentazione esente da criticità giustificative, le ragioni del diniego (si veda, in particolare, pag. 12 sul mancato riconoscimento, anche in ragione della prognosi negativa, conseguente alla spiccata capacità a delinquere alla luce dei plurimi e specifici precedenti penali ed alla gravità del fatto); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così