Italian court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding criminal conviction reversal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Marco Fruttaldo inadmissible due to a lack of specific grounds required by criminal procedure law. The appellant argued violations regarding the interpretation of evidence and facts related to money laundering, but the court found these complaints generic and failing to identify precise distortions of the trial record. Consequently, the court upheld the lower court's decision on the merits and ordered the appellant to pay procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 c.p.p.; Art. 648-bis c.p.: The appeal must specify exact grounds for alleged distortion of evidence or facts; generic complaints regarding the evaluation of proof or alternative fact reconstructions are inadmissible as they fall outside the scope of appellate review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRUTTALDO MARCO nato a NAPOLI il 25/07/1980 avverso la sentenza del 23/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Marco Fruttaldo; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono violazione di legge e vizi motivazionali in relazione all'art. 648-bis cod. pen., oltre ad essere privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen., non è consentito in questa sede; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); che il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio; che, tuttavia, dal ricorso non emergono i descritti connotati di decisività e rilevanza e/o si censurano supposti travisamenti del fatto o della prova basati su elementi che attengono, ex adverso, all'interpretazione dei dati processuali, non sindacabile in questa sede; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr.
Sez. 2, n. 6584 del 15/12/2021, dep. 2022, Cremonese, Rv. 282629 - 01; Sez. 2, n. 35439 del 15/06/2021, Gambino, non massimata; Sez. 5, n. 25924 del 02/02/2017, Bassanello, Rv. 270199 - 01; Sez. 2, n. 30842 del 03/04/2013, Giordano, Rv. 257059 - 01), le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di riciclaggio, con particolare riferimento alle caratteristiche dei beni, alle modalità di pagamento asseritamente poste in essere, alla mancanza di documentazione, alle alterazioni riscontrate, alla sostituzione di targhe, al profilo degli accertamenti patrimoniali, alla intestazione fittizia di numerosi autoveicoli, alla assenza di elementi utili al fine di identificare gli asseriti venditori dei beni, alterati, in possesso del ricorrente); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend