Criminal appeal dismissed for lack of specificity regarding prescription calculation under Art. 581 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Ciro Gargiulo inadmissible due to a lack of specific and self-contained arguments regarding the prescription of the crime. The appellant failed to precisely identify the prescription term despite the double increase for repeated recidivism, contradicting established case law on the matter. Consequently, the court ruled that the appeal is unfounded and ordered the payment of procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 c.p.p.; The calculation of prescription requires specific factual and legal analysis beyond simple arithmetic, and vague arguments lacking precision render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GARGIULO CIRO nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 04/01/1980 avverso la sentenza del 18/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Ciro Gargiulo; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta l'omesso rilievo officioso, da parte del giudice di merito, della prescrizione del reato, oltre ad essere privo dei requisiti di specificità e autosufficienza, è anche manifestamente infondato; che, invero, la prescrizione è un evento giuridico il cui accertamento non è il frutto del mero computo aritmetico del relativo termine sul calendario, ma implica la risoluzione di plurime questioni di diritto e di fatto che devono essere specificamente affrontate dall'interessato secondo quanto disposto, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. (cfr.
Sez. 2, n. 35791 del 29/05/2019, Di Paoli, Rv. 277495); che, inoltre, si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 5, n. 51475 del 04/10/2019, G., Rv. 277853 - 01; Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721 - 01; Sez. 2, n. 35278 del 19/06/2007, Casadei, Rv. 237860 - 01), secondo cui il termine di prescrizione non matura prima della decorrenza del termine massimo previsto dall'art. 161, comma secondo, cod. pen., soltanto nel caso in cui tra un atto interruttivo ed il successivo non sia interamente decorso il termine ordinario previsto dall'art. 157 cod. pen.; che, nella specie, tenuto conto del doppio aumento per la recidiva reiterata, il ricorrente non ha puntualmente individuato il termine di prescrizione, che non era ancora maturato al momento della pronuncia della sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,