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Ordinanza — n. 24016/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of specific grounds under Art. 581 CPP regarding Art. 648 and sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24016/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to a lack of specific grounds required by Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued violations regarding Article 648 and sentencing, but the court found these complaints generic and lacking a direct correlation to the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581 c.p.p.; Art. 609 c.p.p.: Appeals must meet specific requirements under Art. 581 c.p.p., and while legal qualification issues under Art. 609 c.p.p. can be raised for the first time, they are inadmissible if they lack concrete specificity or require factual re-evaluation.

Parole chiave

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lack of specific grounds Article 581 Code of Criminal Procedure legal qualification first instance sentencing discretion review inadmissible appeal reato motivante l'estradizione inesigibilità dell'allontanamento in Afghanistan guida nonostante revoca della patente

Disposizioni normative citate

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Art. 581 c.p.p.
pen., oltre ad essere privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
Art. 609 c.p.p.
Art. 648 cod. pen.
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Asitha Rohana Perera Jayaweerage; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono violazione di legge e vizi motivazionali in relazione all'art. 648 cod.
art. 648 cod. pen
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Asitha Rohana Perera Jayaweerage; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono violazione di legge e vizi motivazionali in relazione all'art. 648 cod.
art. 581 cod. proc. pen
pen., oltre ad essere privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia
273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv.
Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto
275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv.
Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri
271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv.
Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018, Tucci
Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018, Tucci, Rv.
Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr
Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv.
Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta
270179 - 01; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv.
Sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella
268713 - 01; Sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JAYAWEERAGE ASITHA ROHANA PERERA nato il 17/04/1979 avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Asitha Rohana Perera Jayaweerage; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono violazione di legge e vizi motivazionali in relazione all'art. 648 cod. pen., oltre ad essere privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen., non è consentito in questa sede; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); che, peraltro, quanto alla qualificazione giuridica del fatto, la relativa questione, rientrando tra quelle su cui la Corte di cassazione può decidere ex art.609 cod. proc. pen., può essere dedotta per la prima volta in sede di giudizio di legittimità purché l'impugnazione non sia inammissibile e per la sua soluzione non siano necessari accertamenti di fatto (cfr.

Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018, Tucci, Rv. 272651 - 01); che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179 - 01; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713 - 01; Sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv. 248265 - 01), le doglianze difensive dedotte in appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 sul dolo di ricettazione alla luce dell'inattendibilità della spiegazione fornita dall'imputato per le molteplici circostanze indicate, con particolare riferimento ai suoi connazionali dei quali tuttavia non sapeva indicare i nominativi ed alla mancanza di documentazione giustificativa del trasporto delle motociclette, attesa invece la presenza di specifica documentazione per la residua merce rinvenuta in suo possesso); considerato che gli ulteriori due motivi di ricorso, in punto di trattamento sanzionatorio e circostanziale, oltre ad essere privi di concreta specificità, non sono consentiti in quanto inerenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica argomentazione; che, in relazione alle circostanze attenuanti generiche, non è necessario che il giudicante, nel motivare il mancato riconoscimento delle stesse, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi e superati tutti gli altri da tale valutazione; che, quanto alla dosimetria della pena, l'onere argonnentativo può ritenersi adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero attraverso espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", non essendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena inferiore alla media edittale; che, nel caso di specie, i giudici dell'appello hanno correttamente esercitato la discrezionalità attribuita, ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 sul diniego delle generiche in ragione dell'assenza di elementi positivi da valorizzare a fronte dei plurimi elementi negativi indicati, nonché sulla congruità della pena irrogata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de