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Ordinanza — n. 24014/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24014/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24014/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELLA PUCA FRANCESCO nato a AVERSA il 27/11/1945 avverso la sentenza del 18/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; Letto il ricorso presentato nell'interesse di Francesco Della Puca; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata declaratoria di nullità della sentenza di primo grado per omessa motivazione, è manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità; che, invero, la mancanza assoluta di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante (cfr.

Regesto Legislator

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art. 604 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 24014/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante (cfr.

Parole chiave

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contraffazione di merci procedimento per falsità reticenza dolosa dei difetti difesa contro le pratiche commerciali illecite falsa dichiarazione della parte frode doganale

Disposizioni normative citate

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art. 604 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELLA PUCA FRANCESCO nato a AVERSA il 27/11/1945 avverso la sentenza del 18/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Francesco Della Puca; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata declaratoria di nullità della sentenza di primo grado per omessa motivazione, è manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità; che, invero, la mancanza assoluta di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante (cfr.

Sez. U, n. 3287 del 27/11/2008, dep. 2009, R., Rv. 244118 - 01; Sez. 6, n. 1270 del 20/11/2024, dep. 2025, Diana, Rv. 287505 - 01); che, nella specie, la Corte territoriale ha correttamente applicato la legge penale, ampiamente argomentando sul punto (si veda, in particolare, pag. 4 sui poteri integrativi del giudice dell'appello); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, in punto di prova degli elementi costitutivi dei reati ascritti, oltre ad essere privo dei requisiti di specificità, non è consentito in questa sede; che, invero, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); che, in particolare, non sono consentite tutte le doglianze che censurano la persuasività, l'adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento; che, nel caso di specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si vedano pagg. 4 - 6 sulla prova degli elementi costitutivi dei reati alla luce dei verbali della G.d.F. e, in particolare, sulla verifica, 2 ot( ad opera di agenti qualificati, della falsità di marchi e brevetti dei beni rinvenuti nella disponibilità dell'imputato e dei quali lo stesso non ha saputo giustificarne la legittima provenienza); osservato che l'ultimo motivo di ricorso, inerente al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, oltre ad essere privo di concreta specificità, è anche manifestamente infondato; che, invero, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; che, nel caso in esame, i giudici del merito hanno ampiamente argomentato le ragioni del dinego (si veda, in particolare, pag. 6 sull'assenza di elementi positivi, anche a fronte della negativa capacità a delinquere per i precedenti specifici); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa