Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 24012/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds regarding the rejection of new evidence request.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24012/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of specific grounds required by Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued that the appellate court erred in rejecting a request to renew evidentiary proceedings, but the court found the arguments generic and merely repeated those already rejected at the second instance. Consequently, the court held that the rejection of the evidence request was based on sufficient reasoning regarding the completeness of the existing file, leaving no room for further review.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 581 c.p.p.; Art. 603, 606 c.p.p.: An appeal against the rejection of a request to renew evidentiary proceedings is inadmissible if the grounds lack specificity and fail to demonstrate gaps or manifest illogicality in the lower court's decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of specificity renewed evidence request inadmissible appeal evidentiary proceedings Code of Criminal Procedure motivazione inadeguata delle censure costituzionali allegazioni insufficientemente motivate difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581 cod. proc. pen.
Art. 603, comma 1, cod. proc. pen.
265323 - 01); che, peraltro, trattandosi di un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti, il rigetto dell'istanza presentata ai sensi dell'art. 603 cod.
Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
può costituire oggetto di impugnazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
art. 581 cod. proc. pen
art. 603 cod. proc. pen
265323 - 01); che, peraltro, trattandosi di un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti, il rigetto dell'istanza presentata ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Impellizzeri
Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Impellizzeri, Rv.
Sez. 2, n. 48630 del 15/09/2015, Pircher
273577 - 01; Sez. 2, n. 48630 del 15/09/2015, Pircher, Rv.
Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci
Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, G.
Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, Di Giacinto
Sez. 6, n. 9837 del 21/11/2018, Montante
Sez. 6, n. 9837 del 21/11/2018, Montante, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRKIC SPOMENKO nato il 05/06/1971 avverso la sentenza del 16/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Spomenko Brkic e la memoria depositata in data 05/05/2025 (con la quale si è chiesto l'accoglimento del ricorso e si è rimarcata l'assoluta indispensabilità dell'esame del teste Torre Antonio); ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio motivazionale in relazione al rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria, oltre ad essere privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen., non è consentito in questa sede; che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l'apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione e/o risolvendosi nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, inoltre, con particolare riguardo alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, la richiesta ex art. 603, comma 1, cod. proc. pen. può costituire oggetto di impugnazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., qualora si dimostri l'esistenza di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo della decisione impugnata e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (cfr.

Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Impellizzeri, Rv. 273577 - 01; Sez. 2, n. 48630 del 15/09/2015, Pircher, Rv. 265323 - 01); che, peraltro, trattandosi di un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti, il rigetto dell'istanza presentata ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità (cfr.

Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820 - 01; Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, G., Rv. 280589 - 01); che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazione esente da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 sulla prova degli elementi costitutivi del reato alla luce delle dichiarazioni degli agenti di P.G. e della omessa indicazione della provenienza da parte dell'imputato, nonché sulla non indispensabilità, ai fini del decidere, della prova richiesta); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, anche in relazione alle identiche doglianze introdotte in modo reiterativo con la memoria difensiva citata (Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, Di Giacinto, Rv. 277850-01;

Sez. 6, n. 9837 del 21/11/2018, Montante, Rv. 275158-01), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.