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Ordinanza — n. 24010/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specific grounds under Article 581 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24010/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Giovanni Buonomo's appeal inadmissible due to a complete lack of specific grounds required by Article 581 of the Criminal Procedure Code. The appellant argued against the lower court's decision regarding Article 62-bis and 131-bis of the Penal Code but failed to provide the necessary factual and legal specificity. Consequently, the court rejected the generic criticisms and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581 c.p.p.; Art. 62-bis, 131-bis c.p.: An appeal is inadmissible if the grounds lack the required specificity, failing to intrinsically address the facts and law or extrinsically demonstrate a reasoned critique of the judgment.

Parole chiave

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lack of specificity inadmissible appeal Criminal Procedure Code reasoned critique procedural costs grave intralcio alla circolazione reati contro la tranquillità pubblica perturbamento di pubblici servizi

Disposizioni normative citate

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Art. 581 c.p.p.
pen., è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
Art. 62-bis c.p.
Art. 131-bis c.p.
art. 581 cod. proc. pen
pen., è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj
Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv.
Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo
266591 - 01; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUONOMO GIOVANNI nato a NAPOLI il 28/12/1959 avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Giovanni Buonomo; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in relazione agli artt. 62-bis e 131-bis cod. pen., è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l'apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr.

Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 - 01; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590 - 01), le doglianze difensive dell'appello, genericamente riproposte in questa sede (si veda, in particolare, pag. 3 sulla non applicabilità della causa di non punibilità anche in ragione dell'abitualità e sostanziale professionalità della condotta illecita, nonché sul diniego delle circostanze attenuanti generiche per la mancanza di elementi positivi da valorizzare, anche attesa la negativa personalità del ricorrente in considerazione dei precedenti penali allo stesso riferibili); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il