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Ordinanza — n. 24008/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of specific legal grounds and misapplication of transitional rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24008/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Cerino Giuseppe inadmissible due to a lack of concrete specificity in the first two grounds and a misapplication of transitional rules in the third. The appellant argued the lower court misinterpreted the appointment of a special delegate and incorrectly applied preclusion laws regarding acquittal appeals. The court rejected these claims, ruling that the appeals lacked specific factual travisements and that the new law's transitional regime governed the case under the principle of 'tempus regit actum'. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. proc. pen.; Art. 593, comma 2 cod. proc. pen.; The appeal must demonstrate specific legal errors rather than generic dissatisfaction with fact-finding, and transitional rules apply based on the timing of the judgment's pronouncement.

Parole chiave

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lack of specific grounds transitional rules tempus regit actum preclusion in criminal law inadmissible appeal special delegate appointment court costs and fine verosimiglianza dei motivi d'asilo

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. proc. pen.
Letto il ricorso di Cerino Giuseppe; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso con i quali è stata dedotta la violazione di legge ai sensi dell'art. 337 cod.
Art. 593, comma 2 cod. proc. pen.
pen., non applicandosi la preclusione prevista dall'art. 593, comma 2, cod.
Legge 9 agosto 2024, n. 114
art. 337 cod. proc. pen
Letto il ricorso di Cerino Giuseppe; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso con i quali è stata dedotta la violazione di legge ai sensi dell'art. 337 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia
273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv.
Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, Colomberotto
Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri
271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv.
Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997, Ahmetovic
Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano
Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv.
Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco
236945-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv.
Sez. 2, n. 11951 del 20/01/2014, Lavorato
255568-01; Sez. 2, n. 11951 del 20/01/2014, Lavorato, Rv.
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Botartour Sami
259435-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Botartour Sami, Rv.
Sez. 5, n. 6984 del 05/02/2025, P.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CERINO GIUSEPPE nato a TERAMO il 02/12/1959 avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Cerino Giuseppe; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso con i quali è stata dedotta la violazione di legge ai sensi dell'art. 337 cod. proc. pen. e la contraddittorietà della motivazione per avere la Corte di appello travisato la nomina a delegato straordinario e, dunque, la legittimazione a proporre la querela, risultano privi di concreta specificità, oltre che meramente reiterativi in assenza di confronto con le logiche e non censurabili argomentazioni della Corte di appello, sicché tendono all'evidenza ad introdurre una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti, sostanziandosi le doglianze nella contestazione dell'accertamento in fatto effettuato dal giudice di secondo grado (tanto che i motivi si risolvono, al di là della formale intitolazione, nella richiesta di rivalutare le dichiarazioni testimoniali, considerate nella loro portata con motivazione logica ed argomentata che non si presta a censure in questa sede, Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez.4, n. 256 del 18/09/1997, Ahmetovic, Rv. 210157-02;

Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01; Sez. 2, n. 11951 del 20/01/2014, Lavorato, Rv. 259435-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Botartour Sami, Rv. 277710 -01); rilevato che il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello correttamente applicato il principio di diritto affermato da questa Corte secondo il quale in tema di impugnazioni, le sentenze di proscioglimento emesse prima del 25 agosto 2024, data di entrata in vigore della legge 9 agosto 2024, n. 114, possono essere appellate dal pubblico ministero anche nel caso in cui riguardino i reati indicati dall'art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen., non applicandosi la preclusione prevista dall'art. 593, comma 2, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. p), legge citata, posto che, in assenza di disciplina transitoria, il principio del "tempus regit actum" comporta l'operatività del regime impugnatorio previsto all'atto della pronunzia della sentenza, essendo quello il momento in cui sorge il diritto all'impugnazione (Sez.5, n. 6984 del 05/02/2025, P.;

Rv. 287528-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende