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Sentenza — n. 24005/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 24005/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 24005/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LATTANZI MARCO nato a FERMO il 11/03/1977 avverso la sentenza del 24/10/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; Letto il ricorso presentato nell'interesse di Marco Lattanzi; rilevato che in data 28/05/2025 la persona offesa Luigi Leonarduzzi ha rimesso la querela sporta nei confronti del ricorrente; che in data 29/05/2025 il ricorrente Marco Lattanzi ha accettato la remissione della querela; che la difesa ha formalmente allegato la documentazione attestante la remissione della querela e accettazione conseguente della stessa in relazione al delitto ascritto al Marco Lattanzi (art. 640 cod. pen.) dinnanzi alla Legione Carabinieri Marche, Stazione di Monte Urano in data 28 e 29 maggio 2025; considerato che conseguentemente il reato ascritto al Marco Lattanzi si deve ritenere estinto per intervenuta remissione di querela, con spese poste a carico del querelato ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc pen.

Regesto Legislator

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art. 640 cod. pen; Sentenza — n. 24005/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 640 cod. pen.) dinnanzi alla Legione Carabinieri Marche, Stazione di Monte Urano in data 28 e 29 maggio 2025; considerato che conseguentemente il reato ascritto al Marco Lattanzi si deve ritenere estinto per intervenuta remissione di querela, con spese poste a carico del querelato ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc pen.

Parole chiave

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abbandono del procedimento per truffa lotta contro la frode truffa in materia di credito ritiro della querela penale procedimento in corso restituzione in pristino

Disposizioni normative citate

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art. 640 cod. pen
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LATTANZI MARCO nato a FERMO il 11/03/1977 avverso la sentenza del 24/10/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Marco Lattanzi; rilevato che in data 28/05/2025 la persona offesa Luigi Leonarduzzi ha rimesso la querela sporta nei confronti del ricorrente; che in data 29/05/2025 il ricorrente Marco Lattanzi ha accettato la remissione della querela; che la difesa ha formalmente allegato la documentazione attestante la remissione della querela e accettazione conseguente della stessa in relazione al delitto ascritto al Marco Lattanzi (art. 640 cod. pen.) dinnanzi alla Legione Carabinieri Marche, Stazione di Monte Urano in data 28 e 29 maggio 2025; considerato che conseguentemente il reato ascritto al Marco Lattanzi si deve ritenere estinto per intervenuta remissione di querela, con spese poste a carico del querelato ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 3 giugno 20