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Ordinanza — n. 24004/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for lack of specific grounds regarding factual responsibility and evidence evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24004/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals filed by Panichi and Fantozzi inadmissible, ordering them to pay court costs. The appellants argued against the lower court's finding of responsibility, but the Supreme Court found their arguments lacked concrete specificity and merely repeated the appellate court's reasoning without challenging the logic. Consequently, the court ruled that the appeals attempted an unauthorized re-evaluation of evidence rather than pointing out specific procedural errors.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals must demonstrate specific grounds for overturning the lower court's decision; generic arguments attempting to re-evaluate evidence or facts without identifying precise errors are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of specific grounds inadmissible appeal factual responsibility evidence evaluation reiteration of arguments procedural error court costs esame grafologico

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia
273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv.
Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto
275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv.
Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri
271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv.
Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997, Ahmetovic
Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano
Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv.
Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco
236945-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv.
Sez. 2, n. 11951 del 20/01/2014, Lavorato
255568-01; Sez. 2, n. 11951 del 20/01/2014, Lavorato, Rv.
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Botartour Sami
259435-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Botartour Sami, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PANICHI GIUSEPPE nato a TERAMO il 30/06/1971 FANTOZZI LUISELLA nato a TERAMO il 17/06/1969 avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi di Panichi Giuseppe e Fantozzi Luisella; ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto dal Panichi in punto di accertamento della responsabilità, risulta privo di concreta specificità, oltre che meramente reiterativo in assenza di confronto con le logiche e non censurabili argomentazioni della Corte di appello, e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colonnberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); che la Corte di appello ha specificamente affrontato il tema della richiesta perizia grafologica, con argomentazioni del tutto immuni da illogicità manifesta o contraddittorietà, con valorizzazione dell'elemento del riempimento delle ricette con le generalità del ricorrente, in presenza di elementi univoci integranti una valida prova logica; che tanto meno tale motivazione può essere considerata assente, avendo preso specificamente in considerazione la censura difensiva disattendondola in modo argomentato (pag. 2); ritenuto che i due motivi proposti dalla Fantozzi (rubricati come A) e 2)), in punto di accertamento della responsabilità della ricorrente, risultano a loro volta privi di concreta specificità, oltre che meramente reiterativi in assenza di confronto con le logiche e non censurabili argomentazioni della Corte di appello; che tali motivi tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01), in presenza tra l'altro di motivi del tutto reiterativi che non si confrontano con la logica e persuasiva motivazione che ha richiamato dati inequivoci in ordine alla responsabilità ascritta alla ricorrente (pag. 6 e seguenti, in particolare con riferimento al tema del riconoscimento, argomentato dalla difesa in modo parcellizzato, con esclusivo richiamo alla fase delle indagini preliminari, senza considerare il riconoscimento intervenuto nel corso del dibattimento a conferma del riconoscimento fotografico, a fronte del dato estremamente significativo della compilazione delle ricette con le generalità della imputata, in assenza di qualsiasi travisamento); che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez.4, n. 256 del 18/09/1997, Ahmetovic, Rv. 210157-02;

Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01; Sez. 2, n. 11951 del 20/01/2014, Lavorato, Rv. 259435-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Botartour Sami, Rv. 277710 -01); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle