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Ordinanza — n. 24003/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding criminal liability and extortion characterization.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24003/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to a lack of specific grounds required by Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The appellant's arguments were deemed generic and repetitive, failing to identify specific errors in the lower court's fact-finding or legal reasoning regarding extortion and property restitution. Consequently, the court upheld the appellate judgment, confirming the conviction while ordering the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581 c.p.p.; Appeals must be specific: generic complaints lacking precise references to the contested decision's reasoning are inadmissible.

Parole chiave

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lack of specificity inadmissible appeal criminal liability extortion characterization Article 581 c.p.p. ricettazione estorsione restituzione delle prestazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 581 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia
273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv.
Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, Colomberotto
Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri
271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv.
Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997, Ahmetovic
Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano
Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv.
Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco
236945-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv.
Sez. 2, n. 11951 del 20/01/2014, Lavorato
255568-01; Sez. 2, n. 11951 del 20/01/2014, Lavorato, Rv.
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Botartour Sami
259435-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Botartour Sami, Rv.
Sez. 2, n. 25213 del 11/04/2019, Parigino
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI SARNO CIRO nato a NAPOLI il 01/05/1967 avverso la sentenza del 21/11/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle partì; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; RITENUTO IN FATUO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Di Sarno Ciro; ritenuto che il primo e secondo motivo di ricorso (con riferimento alle imputazioni ascritte), in punto di accertamento della responsabilità, risultano privi di concreta specificità, oltre che meramente reiterativi in assenza di confronto con le logiche e non censurabili argomentazioni della Corte di appello, e tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez.4, n. 256 del 18/09/1997, Ahmetovic, Rv. 210157-02;

Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01; Sez. 2, n. 11951 del 20/01/2014, Lavorato, Rv. 259435-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Botartour Sami, Rv. 277710 -01); che, invero, i giudici del merito hanno correttamente sussunto i fatti, per come ricostruiti, nelle fattispecie oggetto di contestazione e condanna ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento, specificamente analizzando la portata delle richieste introdotte oltre alla chiara consapevolezza della provenienza illecita dei beni oggetto di restituzione (si vedano pagg. 3 e seg., dove è stato valorizzato l'atteggiamento minaccioso del ricorrente che invitava la persona offesa ritirare la denuncia ed è stata esclusa la circostanza, solamente allegata dalla difesa, che egli sia intervenuto a mero scopo di solidarietà, con corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte sul tema ed ancora la piena consapevolezza della provenienza da delitto del computer quanto alla contestata ricettazione); che il delitto di estorsione ricorre anche quando si chiede ed ottiene dal derubato il pagamento di una somma di denaro come corrispettivo della restituzione della refurtiva, a nulla rilevando che il pagamento sia successivo alla restituzione; e ciò in quanto la vittima subisce gli effetti della minaccia originaria che ne contiene una implicita, e cioè quella della rappresaglia in mancanza di adempimento dell'obbligazione contratta in adesione alla richiesta di danaro rivoltale (Sez.2, n. 25213 del 11/04/2019, Parigino, Rv. 276572-01); considerato conseguentemente che tali doglianze inerenti alla prova della penale responsabilità ed alla caratterizzazione delle condotte imputate sono del tutto prive dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art.581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme