Italian Court dismisses criminal appeals for lack of specific grounds and improper sentencing arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeals filed by Meta Ylli and Meta Qatip inadmissible. The court ruled that the first ground lacked specific reasoning and attempted to re-evaluate evidence outside the scope of appellate review, while the second ground concerned sentencing discretion which was already properly exercised. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals must contain specific grounds; generic complaints regarding evidence weight or sentencing discretion are inadmissible as they seek a re-evaluation of facts or a new interpretation of evidence not permitted in this stage.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: META YLLI nato il 20/05/1992 META QATIP nato il 11/03/1988 avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; it(
RITENUTO IN FATTO
E CONSIDEFtATO IN DIRITTO Letti i ricorsi presentati, con unico atto, nell'interesse di Vili Meta e Qatip Meta; il primo motivo dei ricorsi, in punto di prova della penale responsabtà degli imputati per il reato ascritto, oltre ad essere privo di concreta ritenuto che speciftà, non è consentito in questa sede; invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni che, di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l'apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione e/o risolvendosi nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di che, valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; censurano la in particolare, non sono consentite tutte le doglianze che persuastà, l'adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa che, illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni della in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento; e disatteso, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato che, 41461 del 19/07/2012, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr.
Sez. U, n. Nardo, Rv. Bell'Arte, Rv. 253214 - 01; Sez. 2, n. 45851 del 15/09/2023, Lo 285441 - 02; Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Signorelli, Rv. 279437 - 01), le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 sull'attendibilità del riconoscimento di uno degli imputati da parte della p.o. e sui plurimi elementi probatori a carico del coimputato, desumibili anche dalle intercettazioni mediante argomentazioni del tutto immuni da manifesta illogicità, mentre il ricorrente ha semplicemente priompoesrtitoo una diversa interpretazione delle stesse, così introducendo una questione d , Sez.
U n. , 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715 -01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389-01; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650- 01), sicché le argomentazioni difen sive si caratterizzano per il voler introdurre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); considerato che il secondo motivo, in punto di trattamento sanzionatorio e circostanziale, non è consentito in quanto inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica argomentazione; che, invero, quanto alla dosimetria della pena, l'onere argomentativo può ritenersi adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero attraverso espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", non essendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena inferiore alla media edittale; che, in relazione alle circostanze attenuanti generiche, non è necessario che il giudicante, nel motivare il mancato riconoscimento delle stesse, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi e superati tutti gli altri da tale valutazione; che, nel caso di specie, i giudici dell'appello hanno correttamente esercitato la discrezionalità attribuita, ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 6 sul diniego delle generiche per assenza di elementi positivi da valorizzare, anche a fronte dei plurimi elementi negativi indicati, nonché sulla congruità della pena in ragione della gravità del reato e sul richiamo alla pena in misura superiore al minimo edittale attesa la gravità del fatto); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa