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Ordinanza — n. 23999/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to statute of limitations and non-impugnable provisional civil damages.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23999/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Di Renzo Flavia and Papponetti Pierluigi inadmissible. The court found that the first three grounds were barred because the crimes had expired under the statute of limitations without a waiver, and the fourth ground concerned a provisional civil damages award which cannot be challenged via cassation. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 129, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 160, cod. proc. pen.: An appeal against a non-prosecution decision due to statute of limitations is inadmissible unless specific grounds are raised to exclude the crime's existence or the actor's guilt, while provisional civil damages awards are non-impugnable via cassation.

Parole chiave

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statute of limitations non-prosecution appeal provisional damages inadmissible appeal civil compensation procedural costs Cassazione appeal rimborso dell'assicurazione invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Art. 160, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 8135 del 31/01/2019, Pintile
pen., ponendosi così rimedio all'errore circa il mancato riconoscimento di tale ipotesi in cui sia incorso il giudice della sentenza impugnata (Sez. 4, n. 8135 del 31/01/2019, Pintile, Rv.
Sez. 3, n. 46050 del 28/03/2018, M.
Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DI RENZO FLAVIA nato a GUARDIAGRELE il 07/06/1974 PAPPONETTI PIERLUIGI nato a CHIETI il 30/10/1972 avverso la sentenza del 23/05/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi di Di Renzo Flavia e Papponetti Pierluigi; ritenuto che il primo, secondo e terzo motivo di ricorso proposti da entrambi i ricorrenti non sono consentiti, in considerazione della intervenuta dichiarazione di prescrizione di tutti i reati ascritti agli stessi, in assenza di rinuncia alla prescrizione predetta (senza alcuna contestazione della decisione della Corte di appello sul punto, ove si è chiarito come gli stessi non possano essere assolti, atteso l'univoco esito della istruttoria dibattimentale) ed in presenza comunque argomentazioni reiterative, ampiamente affrontate dalla Corte di appello con argomentazioni immuni da manifesta illogicità e dai vizi lamentati; atteso che l'imputato che, senza aver rinunciato alla prescrizione, proponga ricorso per cassazione avverso sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, è tenuto, a pena di inammissibilità, a dedurre specifici motivi a sostegno della ravvisabilità in atti, in modo evidente e non contestabile, di elementi idonei ad escludere la sussistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte sua e la configurabilità dell'elemento soggettivo del reato, affinché possa immediatamente pronunciarsi sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., ponendosi così rimedio all'errore circa il mancato riconoscimento di tale ipotesi in cui sia incorso il giudice della sentenza impugnata (Sez. 4, n. 8135 del 31/01/2019, Pintile, Rv. 275219-01;

Sez. 3, n. 46050 3 del 28/03/2018, M., Rv. 274200-01), circostanza all'evidenza non ricorrente nel caso in esame, come emerge dalla mera lettura dei motivi di ricorso; ritenuto che il quarto motivo di ricorso non è consentito, attesa la determinazione da parte del giudice di appello esclusivamente di una provvisionale rispetto al danno patito dalle parti civili costituite, sicché deve essere ribadito il principio di diritto secondo il quale non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773- 02); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; rilevato, inoltre, che le parti civili costituite hanno depositato tardivamente memorie e note conclusive (Unipol S.p.a. in data 27/05/2025, Allianz S.p.a. in data 23/05/2025).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così