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Ordinanza — n. 23998/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23998/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giovanni Di Fede's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued against the appellate court's sentencing and procedural handling, but the court found his arguments were generic, repetitive, and lacked concrete specificity compared to the lower court's detailed reasoning. Furthermore, the court noted that the third ground of appeal regarding mitigating circumstances was not properly raised in the appellate instance, breaking the procedural chain.

Regesto Legislator

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Art. 363 c.p.p.; Art. 62 cod. pen.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely repetitive without new specific arguments or if a specific issue was not properly raised in the appellate instance, thereby interrupting the devolutive chain.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity procedural defect repetitive grounds devolutive chain mitigating circumstances court costs ripristino dello stato precedente

Disposizioni normative citate

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Art. 363 c.p.p.
Art. 62 cod. pen.
277710 -01); che il terzo motivo di ricorso, con il quale si censura il trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (indicando, peraltro, il parametro normativo ai sensi dell'art. 62 cod.
art. 62 cod. pen
277710 -01); che il terzo motivo di ricorso, con il quale si censura il trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (indicando, peraltro, il parametro normativo ai sensi dell'art. 62 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997, Ahmetovic
Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano
Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv.
Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco
236945-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv.
Sez. 2, n. 11951 del 20/01/2014, Lavorato
255568-01; Sez. 2, n. 11951 del 20/01/2014, Lavorato, Rv.
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Botartour Sami
259435-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Botartour Sami, Rv.
Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli
pen.) non risulta proposto in appello, con conseguente interruzione della catena devolutiva sul punto, come emerge anche dal riepilogo dei motivi non contestato in alcun modo dal ricorrente (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv.
Sez. 2, n. 14405 del 06/03/2025, Geraci
2014, n.m.; in senso conforme di recente Sez. 2, n. 14405 del 06/03/2025, Geraci, n.m.; Sez.
Sez. 3, n. 15882 del 20/02/2025, Salinaro
14405 del 06/03/2025, Geraci, n.m.; Sez. 3, n. 15882 del 20/02/2025, Salinaro, n.nn.; Sez.
Sez. 3, n. 11830 del 13/03/2024, Ciarella
15882 del 20/02/2025, Salinaro, n.nn.; Sez. 3, n. 11830 del 13/03/2024, Ciarella, n.m.; Sez.
Sez. 3, n. 8657 del 15/02/2024, Immobile
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI FEDE GIOVANNI nato a ANZIO il 19/08/1997 avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Di Fede Giovanni; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso risultano del tutto reiterativi e privi di concreta specificità, in assenza di confronto con le logiche e non censurabili argomentazioni della Corte di appello; che tali motivi tendono a prefigurare una rivalutazione della soluzione logicamente e approfonditamente articolata dalla Corte di appello, mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, sostanzialmente introducendo elementi atecnici in assenza di considerazione delle argomentazioni della Corte di appello sui punti specificamente devoluti (in particolare pag. 5 e seg. quanto alla chiara conferma della volontà punitiva da parte della persona offesa Locci, che rendeva testimonianza in giudizio ed alla mancanza di qualsiasi offerta di integrale risarcimento, nonché pag. 6 e seg. quanto al lamentato rigetto della istanza di differimento per legittimo impedimento a causa della assenza, dopo numerosi rinvii inoltrati per la stessa ragione, della nomina di un sostituto processuale in presenza di una situazione ampiamente prevedibile); che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez.4, n. 256 del 18/09/1997, Ahmetovic, Rv. 210157-02;

Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01; Sez. 2, n. 11951 del 20/01/2014, Lavorato, Rv. 259435-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Botartour Sami, Rv. 277710 -01); che il terzo motivo di ricorso, con il quale si censura il trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (indicando, peraltro, il parametro normativo ai sensi dell'art. 62 cod. pen.) non risulta proposto in appello, con conseguente interruzione della catena devolutiva sul punto, come emerge anche dal riepilogo dei motivi non contestato in alcun modo dal ricorrente (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627-01;

Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, dep. 2014, n.m.; in senso conforme di recente Sez. 2, n. 14405 del 06/03/2025, Geraci, n.m.; Sez. 3, n. 15882 del 20/02/2025, Salinaro, n.nn.; Sez. 3, n. 11830 del 13/03/2024, Ciarella, n.m.; Sez. 3, n. 8657 del 15/0272024, Immobile, n.m.) e che, comunque, sul punto la Corte di appello ha reso specifica motivazione, richiamando i plurimi precedenti penali riferibili al ricorrente quale elemento ostativo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.