Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it challenges sentencing discretion rather than legal qualification or legality.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because it challenged the proportionality of the sentence rather than a permitted ground. The appellant argued the judge erred in exercising sentencing discretion under Article 133 of the Penal Code, while the prosecution contended the sentence fell within the statutory range. The court ruled that appeals against sentencing discretion are excluded by law unless the penalty exceeds the statutory limits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 133, cod. pen.: Appeals against sentencing discretion are inadmissible unless the penalty exceeds the statutory range.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GULLOTTA ANTONELLA nato a TARANTO il 28/11/1978 avverso la sentenza del 19/12/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TARANTOtefatozentstisc=a-~i; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che, con sentenza del 19 dicembre 2024, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Taranto ha applicato, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., ad Antonella Gullotta la pena, ridotta di un terzo per la scelta del rito, di quattro anni ed otto mesi di reclusione in relazione al reato di tentato omicidio; che l'imputata ha proposto, tramite il difensore avv.
Giuseppe Lecce, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce vizio di motivazione in ordine alla congruità della pena stabilita e, specificamente, all'esercizio del potere discrezionale assegnato al giudice ai sensi dell'art. 133 cod. pen.; che il ricorso verte su motivo non consentito, giacché, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza»; che è dunque testualmente esclusa la possibilità di far valere vizi che attengano alla misura della pena fissata dalle parti, laddove ricompresa, come nel caso di specie, nel range edittale; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec