Italian Court dismisses appeal as excluded issue regarding minor offense exclusion and infounded on sentencing law changes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the first ground regarding the exclusion of punishability for minor offenses was precluded as it fell outside the remand trial's scope. The appellant argued for a specific sentencing reduction, but the court found the remaining complaint manifestly unfounded because the aggravated home invasion crime was punishable by a minimum of two years at the time of the offense. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 614 cod. pen.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it addresses a precluded issue or if the legal grounds are manifestly unfounded due to changes in the applicable sentencing framework.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAGLIARINO IGNAZIO MAURO nato a PIAZZA ARMERINA il 07/05/1994 avverso la sentenza del 04/11/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; ritenuto che il primo motivo, vertente sul diniego della causa di esclusione della punibilità della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., attiene a questione ormai preclusa perché estranea all'oggetto del giudizio di rinvio, espressamente circoscritto (cfr. la sentenza n. 29653 del 16 maggio 2024) alla rideterminazione della pena; che la residua censura è manifestamente infondata, atteso che, diversamente da quanto asserito dal ricorrente, il delitto di violazione di domicilio aggravata ai sensi dell'art. 614, quarto comma, cod. pen., era punito, al 2 novembre 2019, data di commissione del reato ascritto a Tagliarino, con la reclusione minima di due anni, essendo stata modificata la relativa cornice edittale, a partire dal 18 maggio 2019, per effetto della legge 26 aprile 2019, n. 36; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i