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Ordinanza — n. 23884/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal on recidiva reiterata claim due to lack of evidence and execution judge's limited powers.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23884/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the increased sentence violated his rights because the recidiva reiterata rule requires four prior convictions, yet his judicial record showed only one. The Court held that the execution judge lacks authority to correct a sentencing error that falls within the statutory range, even if the legal characterization is questionable. Consequently, the request for penalty reduction was rejected without examining the merits of the factual dispute.

Regesto Legislator

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Art. 160 c.p.; Art. 63 c.p.: The execution judge may intervene on the imposed sentence only in cases of illegality, not mere determination errors within the statutory limits, and the requirement of four prior convictions for recidiva reiterata must be strictly supported by documentary evidence.

Parole chiave

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recidiva reiterata giudice dell'esecuzione inammissibilita pena aumentata certificato casellario determinazione illegittima spese processuali condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 160 c.p.
Art. 63 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 32318 del 30/03/2023, Sabbatini
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASUCCI GIUSEPPE nato a PATERNO il 02/06/1969 avverso l'ordinanza del 11/12/2024 del TRIBUNALE di GROSSETOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che il ricorso, così come l'istanza di rideterminazione della pena, rivolta al giudice dell'esecuzione, che la ha disattesa, è stato presentato sul postulato che Giuseppe Masucci è stato condannato a pena aumentata in conseguenza dell'applicazione della recidiva reiterata quantunque gravato da un unico precedente irrevocabile, contraddetto - secondo quanto affermato dal Tribunale di Grosseto e contestato da Masucci senza il conforto di idoneo supporto documentale - dal certificato del casellario giudiziale in atti, che reca traccia di quattro condanne a pena detentiva, relative e a reati commessi in epoca precedente a quella di consumazione del delitto che gli è valso la condanna alla pena de qua agitur; che l'applicazione dell'aumento per la recidiva reiterata è consentita, al cospetto delle condizioni di legge, anche nei confronti di soggetto cui non è stata applicata, in passato, la recidiva semplice (così Sez.

U, n. 32318 del 30/03/2023, Sabbatini, Rv. 284878 - 01); che, in ogni caso, il giudice dell'esecuzione, in linea di principio, è abilitato ad intervenire sulla misura della pena irrogata in sede di cognizione solo in caso di illegalità e non anche in quello di determinazione illegittima ma, comunque, rientrante, per specie ed entità, nella cornice edittale; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d