Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to repetition of execution judge's valid findings on penitentiary benefits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The execution judge had correctly determined that the preliminary assessment for penitentiary benefits belongs to the supervision authority, not the execution judge, and found the request for crime continuity lacking necessary elements. Consequently, the court ruled that the appellant's arguments were a repetitive repetition of issues already resolved without defect by the lower court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354; Art. 366 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the appellant pedissequely repeats issues already addressed by the execution judge in terms congruous and free from defects, particularly regarding the jurisdictional competence for assessing admissibility to penitentiary benefits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALVARO CARMINE nato a SINOPOLI il 17/11/1972 avverso l'ordinanza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che Carmine Alvaro ripropone pedissequamente, in sede di legittimità, questioni che il giudice dell'esecuzione ha affrontato in termini congrui e scevri da vizi di sorta, chiarendo: che in tema di ammissione ai benefici penitenziari di soggetto condannato per reati ostativi ai sensi dell'art. 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, la preliminare valutazione di ammissibilità dell'istanza, previo eventuale scioglimento del cumulo comprendente anche pene per reati non ostativi, compete, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, alla magistratura di sorveglianza anziché al giudice dell'esecuzione (in questo senso, cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 18665 del 25/05/2020, De Gennaro Rv. 279331 - 01;
Sez. 1, n. 52182 del 29/11/2016, Besiri, Rv. 269045 - 01); che la richiesta di riconoscimento della continuazione tra i reati per cui Alvaro è stato condannato con due distinte sentenze non è accompagnata dall'enunciazione degli elementi sintomatici della loro riconducibilità ad un unico, originario disegno criminoso del quale, peraltro, non è dato rinvenirsi i tratti costitutivi; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec