Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded complaint regarding the nature of a new crime.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the execution judge's decision to revoke his conditional sentence because he committed a new crime. The court ruled that the complaint was unfounded because committing a felony (delitto) always triggers revocation, regardless of the specific nature of the offense compared to contraventions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 168, n. 1 cod. pen.; The identity of the crime's nature for revocation purposes applies only to contraventions, meaning any subsequent felony is always a cause for revocation regardless of its specific characteristics.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BA YAYA nato il 22/10/1977 avverso l'ordinanza del 20/12/2024 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che il giudice dell'esecuzione ha provveduto alla revoca di diritto della sospensione condizionale, ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 1), cod. pen., per avere Ba Yaya commesso, nel quinquennio dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna, altro reato, per il quale ha riportato pena detentiva per delitto; che, in proposito, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che «Ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena prevista dall'art. 168, n. 1, cod. pen., l'identità dell'indole del reato commesso nei termini stabiliti opera solo con riferimento alle contravvenzioni e non si estende ai delitti, con la conseguenza che l'ulteriore delitto è sempre causa di revoca, quale che sia la sua natura» (così, tra le tante, Sez. 6, n. 19507 del 23/03/2018, El Bouheli, Rv. 273383 - 01), onde manifestamente infondata appare la doglianza articolata dal ricorrente con il primo motivo; che ad analoghe conclusioni deve pervenirsi con riferimento alla residua censura, posto che il provvedimento impugnato è assistito da una motivazione che, ancorché sintetica, illustra adeguatamente il percorso argomentativo che ha condotto il giudice all'accoglimento della richiesta del pubblico ministero e che, peraltro, il ricorrente contesta mediante il solo accenno, che si è detto non pertinente, al requisito della medesimezza dell'indole; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così