Italian Court dismisses appeal against traffic conviction for driving without a license, citing lack of admissibility due to genericity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The lower court found the appellant guilty of a traffic violation for driving without a license, noting his deliberate behavior despite prior revocation. The appellant's challenge was rejected because the court deemed the legal reasoning coherent and the appellant's argument of genericity insufficient to overturn the conviction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the lower court's reasoning is logically and legally impeccable, and the appellant fails to demonstrate specific grounds excluding the established facts or law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLAFIORE SAVERIO nato a CASTELVETRANO il 25/09/1989 avverso la sentenza del 16/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che i giudici di merito hanno spiegato, in termini logicamente e giuridicamente ineccepibili, che la contravvenzione ascritta a Saverio Bellafiore - già sottoposto, con provvedimento definitivo, a misura di prevenzione personale e sorpreso, in più occasioni, mentre circolava alla guida di un'autovettura, benché sprovvisto della patente, che gli era stata revocata - è punibile anche a titolo di colpa e che, nel caso di specie, non vi è ragione di dubitare della volontarietà di comportamenti deliberatamente posti in essere in violazione del precetto penale; che, a fronte di una statuizione lineare e coerente, Bellafiore propone una censura di assoluta ed insuperabile genericità; che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il