Cassation court dismisses appeal for procedural defects and lack of specific arguments regarding recidivism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to procedural defects and the absence of specific arguments supporting the claims. The appellant, Giuseppe Pumo, challenged a lower court decision regarding a violation of curfew measures without providing reasons for his request for acquittal or exclusion of recidivism. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 cod. proc. pen.; Art. 366 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the appellant fails to provide specific reasons for their requests or if the lower court's reasoning is logically and legally impeccable.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUMO GIUSEPPE nato a PALERMO il 08/12/1978 avverso la sentenza del 11/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che i giudici di merito hanno spiegato, in termini logicamente e giuridicamente ineccepibili, che la condotta ascritta a Giuseppe Pumo - concretatasi nella violazione della prescrizione, connessa alla misura di prevenzione applicatagli, di non allontanarsi dalla sua abitazione in orario notturno - integra gli elementi costitutivi, sul piano materiale e psicologico, del delitto sanzionato dall'art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; che, a fronte di una statuizione lineare e coerente, Pumo invoca, da un lato, l'assoluzione ex art. 129 cod. proc pen., senza, però, indicare le ragioni sottese a tale richiesta e, dall'altro, l'esclusione dell'aumento di pena per la recidiva che, tuttavia, non è stato applicato; che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il