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Ordinanza — n. 23879/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for procedural defects and lack of specific arguments regarding recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23879/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to procedural defects and the absence of specific arguments supporting the claims. The appellant, Giuseppe Pumo, challenged a lower court decision regarding a violation of curfew measures without providing reasons for his request for acquittal or exclusion of recidivism. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 366 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the appellant fails to provide specific reasons for their requests or if the lower court's reasoning is logically and legally impeccable.

Parole chiave

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procedural inadmissibility lack of specific arguments recidivism exclusion curfew violation procedural costs recidiva nell'infrazione inadempimento reiterato pene e misure

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
159; che, a fronte di una statuizione lineare e coerente, Pumo invoca, da un lato, l'assoluzione ex art. 129 cod.
Art. 366 c.p.c.
Art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUMO GIUSEPPE nato a PALERMO il 08/12/1978 avverso la sentenza del 11/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che i giudici di merito hanno spiegato, in termini logicamente e giuridicamente ineccepibili, che la condotta ascritta a Giuseppe Pumo - concretatasi nella violazione della prescrizione, connessa alla misura di prevenzione applicatagli, di non allontanarsi dalla sua abitazione in orario notturno - integra gli elementi costitutivi, sul piano materiale e psicologico, del delitto sanzionato dall'art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; che, a fronte di una statuizione lineare e coerente, Pumo invoca, da un lato, l'assoluzione ex art. 129 cod. proc pen., senza, però, indicare le ragioni sottese a tale richiesta e, dall'altro, l'esclusione dell'aumento di pena per la recidiva che, tuttavia, non è stato applicato; che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il