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Ordinanza — n. 23878/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal seeking life sentence reduction due to preclusive effect of final execution judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23878/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the request to reduce the life sentence was already definitively rejected by the execution judge. The appellant argued that new facts regarding a criminal conspiracy and divergent rulings by other courts justified reopening the issue. The court ruled that such elements do not overcome the preclusive effect of the final execution decision.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The preclusive effect of a final execution judgment extends to all issues deduced and decided, excluding merely arguable points not raised or evaluated in the prior definitive ruling.

Parole chiave

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preclusive effect execution judgment life sentence reduction criminal conspiracy inadmissible appeal espulsione nonostante gravi patologie esame di cassazione inesigibile malgrado lesioni salute

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 27712 del 01/07/2020, Paviglianiti, Rv. 279786 - 01
Sez. 7, n. 29829 del 12 giugno 2019
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALSANO CASTRENZE nato a MONREALE il 27/07/1948 avverso l'ordinanza del 16/12/2024 della CORTE ASSISE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che Castrenze Balsano ha chiesto, con l'istanza disattesa dalla Corte di assise di appello di Palermo, la sostituzione della pena dell'ergastolo con quella di trenta anni di reclusione, questione che, tuttavia, risulta essere già esaminata dal giudice dell'esecuzione che, in due distinte occasioni, la ha rigettata, con provvedimento medio tempore divenuto definitivo (cfr., da ultimo, l'ordinanza della Settima sezione della Corte di cassazione n. 29829 del 12 giugno 2019); che, a fronte dell'indicato giudicato esecutivo - che, stando a consolidato e condiviso indirizzo ermeneutico, determina un effetto preclusivo esteso alle sole questioni dedotte ed effettivamente decise e non anche a quelle questioni meramente deducibili, ovvero proponibili ma non dedotte o non valutate nemmeno implicitamente nella precedente decisione definitiva (in questo senso, cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 27712 del 01/07/2020, Paviglianiti, Rv. 279786 - 01) - il ricorrente individua, quali elementi di novità idonei a giustificare la riproposizione del tema, il successivo riconoscimento della continuazione tra il reato de quo agitur ed altra, meno grave, fattispecie criminosa e l'adozione, da parte di diversa Corte di assise di appello, di pronuncia di diverso tenore nei confronti di condannato versante, a suo dire, in posizione analoga; che la prospettazione del ricorrente appare manifestamente infondata atteso, da un canto, che l'inserimento del delitto in oggetto all'interno di un disegno criminoso comprendente anche altri reati è, nella prospettiva considerata, elemento neutro e, dall'altro, che l'emersione, nella giurisprudenza di merito, di diverso - e, invero, isolato - orientamento applicativo costituisce, in linea di principio, fisiologica espressione della discrezionalità giudiziale e non vale a scardinare il vincolo connesso all'irrevocabilità della decisione adottata a fronte della richiesta dell'odierno ricorrente; che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos