Cassation appeal dismissed for genericity and lack of proof regarding reduced preventive security needs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible due to the generic nature of the legal qualification challenge and the unsubstantiated claim of reduced preventive security needs. The appellant argued for a re-evaluation of the crime's classification and the proportionality of the maximum security measure, citing prior judgments. The Court rejected these arguments as already examined in the first and second instances and found no evidence to support the alleged weakening of special preventive requirements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals must be specific and supported by evidence; generic challenges to legal qualification or unsubstantiated claims regarding the proportionality of security measures result in inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VETTORETTI MAXMILIAN nato a ASTI il 22/07/2003 avverso l'ordinanza del 19/12/2024 del TRIB. LIBERTA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che Vettoretti, con il ricorso per cassazione, propone, in termini di tangibile ed insuperabile genericità, il tema della qualificazione giuridica della condotta ascrittagli, che è già stato esaminato, nel senso della correttezza della contestazione del reato di tentato omicidio, nell'ambito del giudizio di merito, definito in entrambi i gradi di giudizio e - dopo l'adozione del provvedimento qui impugnato - anche in quello di legittimità (cfr. sentenza n. 19499 del 25 febbraio 2025); che analoga, manifesta infondatezza connota la residua censura, vertente sul sopravvenuto, ma indimostrato, affievolimento delle esigenze cautelari di natura specialpreventiva, tale da rendere sproporzionato per eccesso il mantenimento, a carico del ricorrente, della misura cautelare di massimo rigore; che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i