Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to sign by a registered defense attorney.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible because the petitioner failed to have the document signed by a registered defense attorney as required by law. The petitioner, Luigi Predieri, personally submitted the appeal challenging the lower court's refusal to release criminal records, violating specific procedural articles. Consequently, the court dismissed the request and ordered the petitioner to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 571, comma 1, and Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Appeals in criminal proceedings must be signed by a registered defense attorney, and failure to comply renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PREDIERI LUIGI nato a REGGIO EMILIA il 02/02/1962 avverso l'ordinanza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA•chato-zsvvise-a44-e-pa4i-; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che Luigi Predieri ha impugnato, innanzi al giudice di legittimità, l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Bologna il 28 novembre 2023, con la quale è stata dichiarata l'inammissibilità della richiesta, da lui presentata, di rilascio di copia degli atti relativi al procedimento penale definito dalla Corte di cassazione con sentenza n. 40786/2022; rilevato che il ricorso (seguito da una memoria, pervenuta il 18 marzo 2025) è stato presentato personalmente dall'imputato, in violazione del combinato disposto degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., che impone che esso sia, in ogni caso, sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.
U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso i