Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 23869/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against rejection of probation due to lack of personality reform.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23869/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of the applicant's request for alternative measures. The Tribunal of Surveillance denied probation because the applicant showed no signs of personality reform and maintained a socially dangerous attitude, evidenced by his criminal history and lack of cooperation with social workers. The Court found the lower court's reasoning logical and based on sufficient evidence, rejecting the appellant's generic arguments regarding his residence and legal status as irrelevant to the core issue of recidivism prevention.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 47, commi 2 e 3, legge 26 luglio 1975, n. 354; Art. 50, legge 26 luglio 1975, n. 354: The Court of Cassation holds that the rejection of alternative measures is inadmissible if the lower court's decision is logically sound, adequately motivated, and based on a positive assessment of the convicted person's continued social danger and lack of reformative progress.

Parole chiave

Generato dall'IA
probation rejection personality reform social danger alternative measures recidivism prevention Tribunale di sorveglianza inadmissible appeal provvedimento d'integrazione nell'assicurazione sociale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 47, commi 2 e 3, legge 26 luglio 1975, n. 354
SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato, in linea generale, che l'affidamento in prova al servizio sociale, disciplinato dall'art. 47 legge 26 luglio 1975, n.
Art. 50, legge 26 luglio 1975, n. 354

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 44992 del 17/09/2018
Sez. 1, n. 43687 del 07/10/2010
Sez. 1, n. 26754 del 29/05/2009
Sez. 1, n. 26754 del 29/05/2009, Betti, Rv.
Sez. 1, n. 3868 del 26/06/1995
244654; Sez. 1, n. 3868 del 26/06/1995, Anastasio, Rv.
Sez. 1, n. 14962 del 17/03/2009
354 — ed il titolo di reato, può essere comunque ammesso alla detenzione domiciliare, alla sola condizione che sia scongiurato il pericolo di commissione di nuovi reati (Sez. 1, n. 14962 del 17/03/2009, Castiglione, Rv.
Sez. 1, n. 16442 del 10/02/2010
Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992
247235) — e l'eventuale scelta di quella ritenuta maggiormente congrua nel caso concreto; che le relative valutazioni non sono censurabili in sede di legittimità, se sorrette da motivazione adeguata e rispondente a canoni logici (Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caroso, Rv.
Generato dall'IA
Ordinanza — n. 30422/2024 — snpen
Italian Court dismisses appeal against probation denial due to lack of demonstrated personality reform.
Ordinanza — n. 39274/2023 — snpen
Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specificity and procedural preclusion.
Ordinanza — n. 22263/2023 — snpen
Cassation court dismisses appeal for lack of motivation, ruling dissent on merits exceeds supervisory limits.
Ordinanza — n. 3304/2024 — snpen
Cassation court dismisses appeal against probation denial due to lack of demonstrated remorse and rehabilitation progress. The court rejects the claim that recent behavior proves readiness for alternative sentencing measures. The decision upholds the lower court's finding of insufficient reformation to prevent recidivism. The ruling emphasizes that probation requires a proven shift in personality and attitude toward the crime. The court notes that mere work or relocation does not substitute for genuine remorse. The judgment confirms the inadmissibility of the appeal based on procedural and substantive grounds. The outcome reinforces the strict criteria for granting probation in drug trafficking cases. The court maintains that the risk of reoffending remains too high for alternative measures. The decision highlights the constitutional goal of reeducation as a prerequisite for probation. The ruling concludes that the lower court's assessment was logically sound and unassailable.
Ordinanza — n. 35801/2022 — snpen
Cassation court dismisses appeal against probation denial due to lack of demonstrated remorse and high recidivism risk.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AVRAMI ADRIAN nato il 09/03/1976 avverso l'ordinanza del 11/09/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato, in linea generale, che l'affidamento in prova al servizio sociale, disciplinato dall'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, è una misura alternativa alla detenzione carceraria che attua la finalità costituzionale rieducativa della pena e che può essere adottata, entro la generale cornice di ammissibilità prevista dalla legge, allorché, sulla base dell'osservazione della personalità del condannato condotta in istituto, o del comportamento da lui serbato in libertà, si ritenga che essa, anche attraverso l'adozione di opportune prescrizioni, possa contribuire alla risocializzazione prevenendo il pericolo di ricaduta nel reato; che il giudizio in merito alla ammissione all'affidamento si fonda, dunque, sull'osservazione dell'evoluzione della personalità registratasi successivamente al fatto-reato, nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale:

è infatti consolidato, presso la giurisprudenza di legittimità, l'indirizzo ermeneutico secondo cui «In tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine al buon esito della prova, il giudice, pur non potendo prescindere dalla natura e gravità dei reati commessi, dai precedenti penali e dai procedimenti penali eventualmente pendenti, deve valutare anche la condotta successivamente serbata dal condannato» (Sez. 1, n. 44992 del 17/09/2018, S., Rv. 273985), in tal senso deponendo il tenore letterale dell'art. 47, commi 2 e 3, legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui condiziona l'affidamento al convincimento che esso, anche attraverso le prescrizioni impartite al condannato, contribuisca alla sua rieducazione ed assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati; che, dunque, il processo di emenda deve essere significativamente avviato, ancorché non sia richiesto il già conseguito ravvedimento, che caratterizza il diverso istituto della liberazione condizionale, previsto dal codice penale (Sez. 1, n. 43687 del 07/10/2010, Loggia, Rv. 248984;

Sez. 1, n. 26754 del 29/05/2009, Betti, Rv. 244654; Sez. 1, n. 3868 del 26/06/1995, Anastasio, Rv. 202413); che, se il presupposto dell'emenda non è riscontrato, o non lo è nella misura reputata adeguata, il condannato, se lo consentono il limite di pena — diversamente stabilito con riferimento alle varie ipotesi disciplinate dall'art. 47- ter legge 26 luglio 1975, n. 354 — ed il titolo di reato, può essere comunque ammesso alla detenzione domiciliare, alla sola condizione che sia scongiurato il pericolo di commissione di nuovi reati (Sez. 1, n. 14962 del 17/03/2009, Castiglione, Rv. 243745); che il fine rieducativo si attua, in tal caso, mediante una misura dal carattere più marcatamente contenitivo, saldandosi alla tendenziale sfiducia ordinamentale sull'efficacia del trattamento penitenziario instaurato rispetto a pene di contenuta durata; che, per quel che concerne la semilibertà — che attua la de-carcerazione solo parziale del condannato, ammesso a svolgere fuori dall'istituto, per parte del giorno, attività lavorativa (o altra attività risocializzante) — l'ammissione al relativo regime, pure ancorato a requisiti legali di pena, presuppone una prognosi favorevole, in relazione ai progressi trattamentali compiuti (o, comunque, allo svolto percorso di emancipazione dalla devianza), in ordine alla mera possibilità di un suo graduale reinserimento nella società, secondo quanto previsto dall'art. 50 legge 26 luglio 1975, n. 354. che rientra nella discrezionalità del giudice di merito l'apprezzamento in ordine all'idoneità o meno, ai fini della risocializzazione e della prevenzione della recidiva, delle misure alternative — alla cui base vi è la comune necessità di una prognosi positiva, seppur differenziata nei termini suindicati, frutto di un unitario accertamento (Sez. 1, n. 16442 del 10/02/2010, Pennacchio, Rv. 247235) — e l'eventuale scelta di quella ritenuta maggiormente congrua nel caso concreto; che le relative valutazioni non sono censurabili in sede di legittimità, se sorrette da motivazione adeguata e rispondente a canoni logici (Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caroso, Rv. 189375), basata su esaustiva, ancorché se del caso sintetica, ricognizione degli incidenti elementi di giudizio; che, nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha disatteso l'istanza di ammissione a tutte le misure alternative richieste da Adrian Avrami sul rilievo dell'assenza, nel condannato, di sintomi di positiva evoluzione della sua personalità e sulla persistenza, anzi, di un atteggiamento espressivo di pericolosità sociale, comprovato, oltre che dal vissuto criminale, dalla protratta irreperibilità e dalla mancata collaborazione con operatori sociali e forze dell'ordine, incaricati di raccogliere le informazioni necessarie per predisporre un progetto rieducativo, corredato da opportune prescrizioni e coerente con i trascorsi del condannato, già in passato resosi autore, nella fase di esecuzione della pena, di comportamenti espressivi di intenti ostruzionistici; che, a fronte di un giudizio scevro da vizi logici e saldamente ancorato alle emergenze procedimentali, il ricorrente si limita a segnalare — in termini di insuperabile genericità — che egli ha sempre mantenuto la residenza nel luogo indicato all'atto di richiedere l'ammissione ad una misura alternativa alla detenzione ed è titolare di regolare permesso di soggiorno, circostanze del tutto inidonee ad incrinare la tenuta razionale della motivazione sottesa al provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorrente si pone, pertanto, in un'ottica di sterile confutazione, che non riesce ad individuare fratture logiche nel ragionamento sotteso alla decisione impugnata, incentrato sull'omesso avvio di un effettivo processo di emenda e sulla sua persistente pericolosità sociale; che il provvedimento impugnato resiste, pertanto, alle censure difensive, in quanto legittima manifestazione della discrezionalità riconosciuta al Tribunale di sorveglianza in vista della delibazione dell'istanza del condannato che, nella fattispecie, è stata rigettata sulla scorta di argomentazioni aliene da qualsivoglia deficit di linearità o coerenza razionale; che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di