Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to erroneous citation of recidivism law by appellate court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Antonio Capasso inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellate court had correctly assessed recidivism based on the nature of the crimes but erroneously cited Article 81, paragraph 4 of the Penal Code, which applies only to reiterated recidivists, a status Capasso does not possess. The Supreme Court ruled that this citation error rendered the appeal manifestly unfounded and thus inadmissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 81, comma 4, cod. pen.; Art. 600, cod. proc. pen.: The appeal is inadmissible when the lower court's sentencing is substantively correct but cites a statutory provision inapplicable to the defendant's specific recidivism status, as such errors do not justify overturning the judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPASSO ANTONIO nato a NAPOLI il 13/07/1981 avverso la sentenza del 05/07/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato, quanto al primo motivo, che la Corte di appello ha debitamente illustrato le ragioni che la hanno indotta a considerare, ai fini della commisurazione del trattamento sanzionatorio, la recidiva - specifica, stante l'omogenea offensività dei reati di ricettazione e riciclaggio, ed infraquinquennale - ed ha, in particolare, osservato che i reati di più recente commissione sono espressione di accresciuta propensione criminale, come confermato anche dal malizioso atteggiamento serbato da Capasso nel riferire falsamente ai Carabinieri di trovarsi a Milano al fine di sottrarsi al contatto con le forze dell'ordine; che anche il secondo motivo è manifestamente infondato, atteso che la pena è stata correttamente determinata dal primo giudice che, fissata la pena base, per il più grave reato di ricettazione, in due anni e sei mesi di reclusione e 1.000 euro di multa, ha motivatamente apportato separati aumenti per ciascuno dei reati satellite, muovendosi, dunque, nel pieno rispetto dei principio sanciti dal massimo organo nomofilattico (Sez.
U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv.282269 - 01), mentre frutto di un mero refuso deve intendersi la menzione, da parte del giudice di appello, all'applicazione del disposto dell'art. 81, quarto comma, cod. pen. norma riservata ai recidivi reiterati, quale Capasso non è; che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de