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Sentenza — n. 23863/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls peace court sentence due to statute of limitations barring criminal prosecution.

Numero d'incarto Sentenza — n. 23863/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the second-instance judgment without remittal because the criminal action had expired under the statute of limitations. The appellant argued the lower court failed to address a request for dismissal due to the minor nature of the offense, but the court focused on the procedural bar. The decision was based on the fact that the prosecution period ended, rendering the trial legally impossible to continue.

Regesto Legislator

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Art. 344-bis c.p.p.; The criminal action is barred by the statute of limitations, necessitating the annulment of the judgment without remittal.

Parole chiave

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statute of limitations criminal action expiration annulment without remittal peace court judgment procedural bar istanza tardiva di restituzione dei termini opposizione tardiva domanda d'asilo tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 344-bis cod. proc. pen.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per improcedibilità dell'azione ai sensi dell'art. 344-bis cod. proc. pen..
art. 344-bis cod. proc. pen
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per improcedibilità dell'azione ai sensi dell'art. 344-bis cod. proc. pen..
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TUSHA ORGES nato il 28/03/1995 avverso la sentenza del 21/02/2023 del GIUDICE DI PACE di SAN SEVEROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso, nel quale è stato convertito l'appello presentato dall'imputato avverso la sentenza del giudice di pace, con la quale egli è stato condannato a pena esclusivamente pecuniaria; rilevato che il secondo motivo di impugnazione — con il quale Orges Tusha lamenta che il giudice di pace abbia illegittimamente omesso di pronunciare sentenza di non doversi procedere per particolare tenuità del fatto — non è manifestamente infondato, atteso che l'imputato, all'udienza del 21 febbraio 2003, chiese, in via subordinata, per come risulta dal relativo verbale, l'adozione di sentenza di improcedibilità per particolare tenuità del fatto (sia pure incorrendo in imprecisione nell'indicazione del pertinente riferimento normativo) e che il giudice di pace, con la sentenza impugnata, non ha esaminato, neanche implicitamente, la questione, pur ritualmente dedotta; che detta circostanza impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, stante la sopravvenuta improcedibilità dell'azione penale ai sensi dell'art. 344-bis cod. proc. pen., maturata il 6 gennaio 2025, ovvero ad un anno e sei mesi di distanza dal novantesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine per proporre impugnazione;

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per improcedibilità dell'azione ai sensi dell'art. 344-bis cod. proc. pen.. Così deciso i