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Ordinanza — n. 23862/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court declares appeal inadmissible as revocation of probation requires global assessment of social recovery failure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23862/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the Palermo Supervision Tribunal's revocation of the defendant's probation. The Tribunal found that illegal possession of explosives and threats demonstrated a global lack of adherence to the rehabilitation program, rendering the measure ineffective. The Court affirmed that revocation depends on the judge's discretionary assessment of whether specific violations make continued probation incompatible with social recovery, rejecting the appellant's narrow focus on isolated incidents.

Regesto Legislator

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Art. 47, comma 11, Legge 26 luglio 1975, n. 354; The revocation of alternative detention measures requires a global evaluation of the convicted person's conduct to determine if it is incompatible with social recovery, rather than relying solely on isolated violations.

Parole chiave

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probation revocation alternative detention social recovery global assessment judicial discretion rehabilitation failure inadmissible appeal revoca disciplinare

Disposizioni normative citate

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Art. 47, comma 11, Legge 26 luglio 1975, n. 354

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, Castelluzzo
Sez. 1, n. 27711 del 06/06/2013, De Martino
Sez. 1, n. 27711 del 06/06/2013, De Martino, Rv.
Sez. 1, n. 2566 del 07/05/1998, Lupoli
Sez. 1, n. 30525 del 30/06/2010, Giaccio
Sez. 1, n. 1180 del 17/02/2000, Cornerò
Sez. 1, n. 1180 del 17/02/2000, Cornerò, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PATRICOLO MANUEL nato a PALERMO il 05/03/1994 avverso l'ordinanza del 11/12/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che con il provvedimento impugnato è stata disposta, nei confronti di Manuel Patricolo, la revoca della misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale, in ragione delle accertate violazioni alle prescrizioni impartitegli, con specifico riferimento alla detenzione illegale di materiale esplodente ed alle minacce rivolte al datore di lavoro; che, in proposito, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nell'affermare — in ossequio al dettato dell'art. 47, undicesimo comma, legge 26 luglio 1975, n. legge 26 luglio 1975, n. 354, — che la revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale discende non già dalla mera violazione della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura, ma, piuttosto, dal fatto che il giudice, nel suo insindacabile apprezzamento di fatto, ritenga, con motivazione logica, adeguata e non viziata, che la violazione commessa costituisca, in concreto, sopravvenienza incompatibile con la prosecuzione della prova (così, tra le altre, Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, Castelluzzo, Rv. 275239;

Sez. 1, n. 27711 del 06/06/2013, De Martino, Rv. 256479; Sez. 1., n. 2566 del 07/05/1998, Lupoli, Rv. 210789); che, in tal modo, il giudizio sulla revoca, pur in presenza di un comportamento del soggetto contrario alle prescrizioni, è rimesso alla discrezionalità del Tribunale di sorveglianza, che ha solo l'obbligo di giustificare logicamente e adeguatamente l'uso del potere conferitogli; che il contenuto del giudizio affidato al Tribunale di sorveglianza è ulteriormente caratterizzato, sul piano della ricostruzione sistematica dell'istituto, dal rilievo che il tratto distintivo della revoca è costituito dalla natura sanzionatoria e dagli effetti impeditivi dell'ulteriore svolgimento dell'esperimento della prova, sul presupposto della sua incompatibilità con la condotta tenuta dal condannato, e dal riflesso che tale tratto caratterizzante ha sul contenuto del giudizio affidato all'autorità giudiziaria; che il Tribunale di sorveglianza, nella revoca, è, infatti, chiamato a valutare la gravità di singoli, specifici, episodi per verificare se essi siano o mano incompatibili con la prosecuzione della prova, mentre, per stabilirne l'esito, deve procedere a una valutazione globale dell'intero periodo nell'ottica del recupero sociale del condannato (Sez. 1, n. 30525 del 30/06/2010, Giaccio, Rv. 248376;

Sez. 1, n. 1180 del 17/02/2000, Cornerò, Rv. 215706); che, nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza, dato atto del complessivo andamento della misura alternativa alla detenzione, ha rilevato che gli episodi segnalati, temporalmente collocati tra maggio e settembre del 2024, sono sintomatici di mancata adesione al programma di recupero, che Patricolo era invece obbligato ad osservare pur in costanza di sottoposizione alla misura alternativa alla detenzione, ed ha aggiunto che detta condotta, denotante altresì indifferenza al rispetto di regole e prescrizioni, è incompatibile, oltre che con la prosecuzione dell'affidamento in prova al servizio sociale, con l'espiazione mediante sottoposizione ad altre, più contenitive, misure alternative, che, nelle condizioni date, si paleserebbero prive di ogni efficacia rieducativa; che, a fronte di uno sviluppo argomentativo completo, coerente ed armonico, il ricorrente si pone in un'ottica di mera confutazione, imperniata su contestazioni che — ispirate ad un'interpretazione riduttiva degli episodi oggetto di addebito — non riescono ad enucleare specifici profili di manifesta illogicità o contraddittorietà del provvedimento impugnato e non intaccano il nucleo centrale del ragionamento ad esso sotteso, che muove dalla considerazione del complessivo atteggiamento da lui serbato nel corso della sottoposizione alla misura alternativa, connotato, a dispetto di quanto obiettato dalla parte, dalla commissione di comportamenti sintomatici di scarsa adesione alle iniziative rieducative; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del