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Ordinanza — n. 23858/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to new grounds and original inadmissibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23858/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for increased external continuation sentences, but the Court found the original grounds were fundamentally flawed and barred new arguments. Consequently, the appeal was rejected because new grounds cannot cure the inherent defect of the original inadmissible submission.

Regesto Legislator

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Art. 609, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 610, comma 1, lett. a) c.p.p.: The inadmissibility of original grounds for cassation appeal cannot be cured by the proposal of new grounds, as the new grounds inherit the radical defect of the original ones.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility new grounds barred original defect propagation external continuation sentence reformatio in peius ritardo ingiustificato dell'azione penale proroga del termine reato continuato

Disposizioni normative citate

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Art. 609, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 610, comma 1, lett. a) c.p.p.
art. 671 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, Di Giacinto, Rv. 277850
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SFERRAGATTA FRANCESCO nato a CASERTA il 06/07/1964 avverso l'ordinanza del 16/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che l'unico motivo del ricorso è manifestamente infondato, posto che il giudice dell'esecuzione, fissata la pena base in quella stabilita con la sentenza indicata, nell'istanza ex art. 671 cod. proc. pen., al n. 3), ha applicato, a titolo di continuazione esterna, un aumento di sei mesi di reclusione per ciascuno dei reati accertati con le sentenze indicate ai numeri 1) e 2), per i quali, in sede di cognizione, Francesco Sferragatta era stato condannato, in entrambi i casi, alla pena di un anno di reclusione, onde insussistente appare la denunciata reformatio in peius; che l'originaria inammissibilità del ricorso preclude l'esame della doglianza, vertente sulla manifesta illogicità della motivazione - nella parte in cui apporta, a titolo di continuazione «esterna», aumenti maggiori di quello stabilito per il reato- satellite accertato con la sentenza sub 3) e pure, comparativamente, più grave - articolata con la memoria, contenente motivi nuovi, del 28 febbraio 2025, atteso che, per consolidato e condiviso indirizzo ermeneutico, «L'inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione» (così, tra le tante, Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, Di Giacinto, Rv. 277850 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d