Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 23773/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for excessive sentence increase due to lack of reduction for single year omission.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23773/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued the sentence increase was excessive because it did not account for a reduction in penalty for a single year of omission. The court ruled that the lower court's sentencing criteria were legally sound and within its discretionary power.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366 c.p.p.; Art. 133 c.p.: The appellate court's sentencing decisions are unreviewable in cassation if supported by motivation free of logical or legal defects, even if the increase appears excessive relative to the base penalty.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal sentencing discretion penalty reduction single year omission cassation review impugnazione di decisioni amministrative spese di difesa difesa d'ufficio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 133 c.p.
art 133 cod. pen
Nella specie la Corte territoriale ha messo in evidenza, con motivazione insindacabile, i criteri correttamente adottati per la quantificazione della pena che hanno condotto il giudice, nell'esercizio del potere ex art 133 cod. pen., avendo il giudice operato un aumento pari ad un ottavo del minimo edittale.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAMBETTA GINO ROSARIO nato a BRA il 25/05/1982 avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Gambetta Gino Rosario propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 10/10/2024)di conferma della sentenza del Tribunale di Asti del 06/02/2024)di condanna per i reati di cui all'art. 5 e 10 del d.lgs. 74 del 2000 (capo 1 e 2). Con un unico motivo di ricorso, il ricorrente deduce carenza di motivazione in ordine alla mancata riduzione della pena, posto che l'aumento di pena irrogato, ammontante a mesi tre di reclusione, è eccessive, se rapportato alla pena base, considerato che le omissioni concernono una sola annualità.

D 14,401 ~44 Od : 0#w. a(4 Il ricorso è inammissibile. Ed invero9' giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nella specie la Corte territoriale ha messo in evidenza, con motivazione insindacabile, i criteri correttamente adottati per la quantificazione della pena che hanno condotto il giudice, nell'esercizio del potere ex art 133 cod. pen., avendo il giudice operato un aumento pari ad un ottavo del minimo edittale. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro.tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il