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Ordinanza — n. 23772/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for withdrawal; court orders costs due to fault in filing the appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23772/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because the appellant explicitly renounced the litigation. The appellant had initially argued violations regarding subjective elements of a crime and recidivism but subsequently withdrew the entire claim. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund due to fault in filing the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the appellant renounces the litigation, in which case the court must order the payment of costs and fines due to fault in filing the appeal.

Parole chiave

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criminal appeal renunciation of litigation inadmissibility procedural fault court costs fine fund appellant liability recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PICCINI EMILIA natola BRESCIA il 26/12/1953 avverso la sentenza del 26/09/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; o ott 21 1-1 &- Considerato che PiccinKi Emilia con due motivi di ricorsdrvIolazione di legge in relazione al riconoscimento dell'elemento soggettivo contestato per il reato di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen., e 5 d.lgs. 74 del 2000 nonché violazione di legge per erronea applicazione della contestata recidiva. Considerato che la ricorrente ha rinunciato all'impugnazione. Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

124, Dichiara inammissibile il ricorso e condanna/ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 09/05/2025.